6 Aprile 2006
PER GLI
AGROTECNICI PROFESSIONISTI
Si ricorda che gli Agrotecnici ed
Agrotecnici laureati che esercitano la libera professione, il
cui codice attività ai fini IVA è il 74.14.B, sono
tenuti al rispetto dello studio di settore SK24U.
Lo studio di settore è lo
strumento di controllo dei ricavi di alcune tipologie di
contribuenti (lavoratori autonomi ecc.) che, attraverso
un procedimento matematico, riesce a controllare la congruità o
meno dei redditi di lavoro autonomo o di impresa.
Lo studio di settore
SK24U, che si applica a quelle attività il cui codice attività è
74.14.B, (consulenze fornite da Agrotecnici e Periti agrari),
è stato pubblicato nel supplemento ordinario della “Gazzetta
Ufficiale” n. 123 del 28 maggio 2005, Serie generale, pagina
3133.
Approvato con carattere di
sperimentalità, dal 22 febbraio 2006 è passato in monitoraggio
per un’altro anno, prima di essere validato in via definitiva.
Lo studio è articolato per classi
omogenee, dette “cluster”, al cui interno sono inserite
specifiche funzioni che sono in grado di stimare i ricavi e
compensi che devono essere dichiarati da quelle categorie di
professionisti che rientrano nel “cluster” stesso. Da ciò
la necessità di compilare il questionario in modo esatto, per
evitare di rientrare in un “cluster” diverso da quello in
cui effettivamente si opera.
Poiché nel prossimo mese di
giugno i professionisti Agrotecnici dovrebbero compilare i
questionari SK24U, si sottolinea ulteriormente la necessità di
disporre la massima cura nella compilazione, per dar modo alla
Commissione centrale degli “Studi di settore”, di poter fare
delle valutazioni ed eventualmente rettificare l’incidenza dei
vari “cluster”.
Si rammenta
che la eventuale presenza di ricavi non congrui e non
coerenti scaturiti dall’applicazione di GERICO, pur se
costituisce una “presunzione”, è circostanza priva dei requisiti
di gravità, precisione e concordanza necessari agli Uffici
finanziari per determinare induttivamente il reddito; dunque i
risultati non congrui e non coerenti, ottenuti dall’applicazione
di GERICO, possono essere usati come strumenti presuntivi per
accertamenti ma non “prova” per rideterminare il reddito.
Per
qualunque altro chiarimento i singoli iscritti possono
rivolgersi ai rispettivi Presidenti dei Collegi provinciali.
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