CONSULENZA AZIENDALE (MISURA 114): LA REGIONE VENETO ACCOGLIE IN EXTREMIS LE RICHIESTE DEGLI AGROTECNICI. EVITATO IL RICORSO.
Venezia. 18 novembre 2008
E’ stato un “braccio di ferro” durato fin quasi all’ultimo minuto, quello che ha opposto la Giunta regionale del Veneto all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati per la modifica della Deliberazione n. 1856/2008 della Giunta regionale sul riconoscimento degli Organismi di Consulenza Aziendale, così come previsto dalla Misura 114 del PSR 2007-2013 della Regione Veneto.
Come è noto la riforma della PAC-Politica Agricola Comune, nell’innovare profondamente le modalità di erogazione dei contributi pubblici agli imprenditori agricoli (con procedure quali il disaccoppiamento o la regionalizzazone), che ormai sono disgiunti dalla produzione di determinate colture ed allevamenti, ha previsto una serie di interventi ed incentivi per accompagnare (nel periodo 2007-2013) gli agricoltori alla piena competizione di mercato.
Uno di questi strumenti è rappresentato dai Servizi di Consulenza Aziendale che, in sintesi, sono organismi di consulenza privati (riconosciuti dalla Regione), autorizzati ad erogare servizi avanzati agli imprenditori agricoli, i quali tuttavia sono perfettamente liberi se servirsene oppure no e, soprattutto, se servirsi di un determinato Organismo (magari più efficiente) rispetto ad un altro.
Dunque i diversi Organismi vengono messi (ed è la prima volta che accade) in concorrenza fra loro, generando così un indubbio effetto positivo e virtuoso per il sistema della Consulenza agricola, sino ad ora quasi sempre prigioniero di schemi sindacali prefissati.
Le aziende agricole che si servono della consulenza di Organismi riconosciuti dalla Regione ricevono un contributo pubblico sino all’importo di € 1.500,00/anno, che viene erogato direttamente agli imprenditori agricoli e solo dopo che questi hanno pagato l’Organismo di Consulenza.
In assenza di un unico regolamento, ciascuna Regione italiana determina autonomamente le regole per il riconoscimento degli Organismi di Consulenza, ed il conflitto che opponeva la Regione Veneto all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati era, per l’appunto sulle modalità del riconoscimento.
La delibera regionale prevedeva infatti che gli Agrotecnici liberi professionisti (e così pure altre categorie professionali, come gli Agronomi, i Veterinari ed i Periti agrari) dovessero dimostrare di avere un biennio di esperienza nel settore, una richiesta illogica posto che gli Agrotecnici, per diventare tali, già svolgono fino ad un biennio di pratica professionale e superano un esame di Stato abilitante.
Inoltre una tale richiesta finiva per colpire i professionisti più giovani e quelli neo-iscritti all’Albo.
Forte di una recente sentenza del TAR Emilia-Romagna, su di una identifica fattispecie (la sentenza n. 3474 del 22.7.08), che aveva stabilito che nessun requisito ulteriore, oltre all’abilitazione, poteva essere chiesto a chi è iscritto in un Albo professionale, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati presieduto da Roberto Orlandi, aveva diffidato la Regione Veneto dal procedere e chiesto di modificare il bando.
Ne era seguito un lungo confronto, portato avanti localmente dal Presidente regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, Pierluigi Rigato, ed infine la Giunta Regionale aveva riconosciuto fondate le richieste della categoria professionale, “cedendo” ad esse e formalizzandone il recepimento con la nota prot. n. 577862 del 3 novembre scorso.
Con tale comunicazione la Regione interpreta innovativamente il bando e riconosce che:
“Nessuna ulteriore esperienza è richiesta ai liberi professionisti iscritti agli Albi professionali”.
Ciò evita il nascere di un robusto contenzioso amministrativo fra i professionisti e la Regione e la Consulenza Aziendale diventa “libera” ed accedibile anche ai giovani professionisti.
La Giunta Regionale del Veneto, inoltre dimostra di essere una delle più attente amministrazioni alle problematiche dei professionisti ed in grado di trasformare conflitti potenziali in concrete occasioni di collaborazione.
La decisione che riguarda gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati si deve evidentemente ritenere estesa anche alle altre categorie professionali per legge competenti, ancorché non nominativamente richiamate.