ADEMPIMENTO DI INIZIO ATTIVITA’ Quando l’attività è “occasionale” Per i più giovani l’inizio dell’attività può spesso passare da collaborazioni occasionali o saltuarie con professionisti già affermati o con società; quando queste attività sono effettivamente saltuarie è possibile svolgerle senza apertura di P.IVA (purchè nel limite di 5.000,00 euro annui); sono però sempre dovuti i contributi previdenziali, sicchè l’iscritto che operi in tal modo deve comunque iscriversi alla Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA (vedi link www.agrotecnici.it/enpaia.htm). Quando l’attività è “continuativa” e richiede P.IVA Quando l’attività iniziata occasionalmente trova continuazione oppure si superano i 5.000,00 euro annui di compensi ricevuti oppure ancora -anche al di sotto di questo importo- l’attività viene svolta con il requisito della continuità, allora l’iscritto all’Albo deve obbligatoriamente procedere all’apertura della P.IVA. L’apertura di P.IVA è semplice ed avviene in modo gratuito (la si può fare tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate ovvero rivolgendosi ad un intermediario abilitato, come un Commercialista, un’Associazione imprenditoriale, ecc.), bisogna però prestare attenzione ad indicare correttamente il Codice Attività identificativo della professione di Agrotecnico ed Agrotecnico laureato: numero 74.90.12. Pertanto se si affida l’apertura della P.IVA ad un intermediario è necessario indicarglielo, per evitare spiacevoli errori. Regime fiscale agevolato (il “Regime forfettario”) Chi inizia l’attività per la prima volta oppure chi già la svolgeva, ma senza essere iscritto nell’Albo (e pertanto con un diverso Codice Attività) è bene che valuti l’opportunità di usufruire del regime fiscale di vantaggio: il “Regime forfettario”. I.S.A. Indici Sintetici di Affidabilità (ex studi di settore) Gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati che aprono P.IVA con il “Codice Attività” 74.90.12 sono soggetti -come ogni altro libero professionista- agli I.S.A. (ultimo aggiornamento: DK240). Chi sceglie il “Regime forfettario” invece ha l’ulteriore vantaggio di esserne escluso. La Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA Sempre nei 30 giorni successivi dall’inizio dell’attività (che, qualora si apra una P.IVA oppure la si abbia già aperta e si aggiunga al preesistente Codice Attività quello identificativo della professione di Agrotecnico, può coincidere con il giorno dell’apertura o della variazione della P.IVA) ci si deve iscrivere alla Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA (che per gli iscritti nell’Albo sostituisce interamente l’INPS), anche in questo caso l’iscrizione è gratuita. La Cassa di previdenza degli Agrotecnici è nota per essere quella che chiede la contribuzione più bassa (solo il 10% del reddito netto del professionista, una percentuale elevabile fino al 26%, ma solo volontariamente) e che offre i più alti rendimenti dei contributi versati (si veda anche l’articolo de “IL SOLE-24ORE” del 27 maggio 2017 “Pensioni più alte? Si può? Ecco la Cassa che lo ha fatto”). L’obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza “AGROTECNICI/ENPAIA” deve essere adempiuto entro i 30 giorni successivi all’inizio dell’attività od all’apertura dalla P.IVA (il modulo per l’iscrizione è scaricabile al sito www.enpaia.it link http://www.enpaia.it/home/gsa/modulistica/gsag01.pdf). |