MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

     4ª serie speciale - concorsi n. 37 del 16-05-2006


     CONCORSO 15 giugno 2006
     Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico


 

   
IL DIRETTORE GENERALE

    Vista   la   legge   8 dicembre   1956,   n. 1378,  e  successive
modificazioni,  recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni;
    Visto  il  decreto  ministeriale  9 settembre  1957, e successive
modificazioni,  di  approvazione del regolamento sugli esami di Stato
di abilitazione all'esercizio delle professioni;
    Visto  l'art. 1,  comma 2, della legge 6 giugno 1986, n. 251, nel
testo  modificato  dall'art. 1  della  legge 5 marzo 1991, n. 91, che
istituisce  l'esame  di  Stato per il conseguimento dell'abilitazione
all'esercizio della libera professione di agrotecnico;
    Visto   il   decreto   ministeriale   6 marzo  1997,  n. 176,  di
approvazione   del   regolamento   per   gli   esami   di  Stato  per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico,
per  il  quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione
indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione (art. 1,
comma  1),  recante  indicazione:  del  giorno  di inizio delle prove
d'esame (art. 1, comma 2); degli istituti sedi d'esame (art. 1, comma
3);  delle  modalita'  di pagamento di quanto dovuto dai candidati in
favore dell'istituto sede d'esame (art. 1, comma 6); dei requisiti di
ammissione all'esame (art. 2, comma 1); del termine entro il quale le
domande  di ammissione devono essere inviate (art. 3, comma 1); delle
modalita'   di  consegna,  da  parte  del  Collegio  nazionale  degli
agrotecnici  e  degli  agrotecnici laureati, di atti e documenti agli
istituti  sedi  d'esame  (art. 6,  comma  2);  del tempo assegnato ai
candidati  per  lo svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche
(art. 11, comma 1);
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328,  recante  modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti;
    Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n. 241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, recante
disposizioni in materia di dati personali;
    Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003,
n. 319,  recante  il  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
    Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2004, recante norme sulla
riorganizzazione  degli  uffici  dirigenziali di livello non generale
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo;
    Visto   il   decreto  ministeriale  21 ottobre  1994,  n. 298,  e
successive  modificazioni,  recante  l'individuazione  degli  atti di
competenza, rispettivamente, del Ministro e dei direttori generali;

                               Ordina:

                               Art. 1.
    1.  E'  indetta, per il corrente anno, la sessione degli esami di
Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio della libera professione di
agrotecnico.
 
Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    1.  Alla  sessione  d'esami sono ammessi i candidati, in possesso
del   diploma  di  istruzione  secondaria  superiore  di  agrotecnico
conseguito   presso   istituti   professionali  per  l'agricoltura  e
l'ambiente  di  Stato,  paritari o legalmente riconosciuti, che, alla
data  del  giorno  precedente a quello di inizio delle prove d'esame,
abbiano:
      A)   completato  un  periodo  biennale  di  pratica  presso  un
agrotecnico  o  un  perito  agrario o un dottore in scienze agrarie o
forestali  iscritto al rispettivo albo da almeno un triennio (art. 1,
comma 2, lettera a), legge n. 251/1986);
      B)  completato  un periodo biennale di formazione e lavoro, con
contratto  a  norma  dell'art. 3  del  decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
n. 863,  con  mansioni  proprie  del  diploma di agrotecnico (art. 1,
comma 2, lettera b), legge n. 251/1986);
      C)   completato  un  periodo  triennale  di  attivita'  tecnica
subordinata,  anche  al di fuori di uno studio tecnico professionale,
con  mansioni  proprie  del  diploma di agrotecnico (art. 1, comma 2,
lettera c), legge n. 251/1986);
      D)  conseguito  il  diploma  di  apposita scuola diretta a fini
speciali  di  durata  biennale  istituita  ai  sensi  del decreto del
Presidente  della  Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (art. 1, comma 2,
lettera d), legge n. 251/1986);
      E)  conseguito il diploma universitario di cui all'art. 2 della
legge  19 novembre  1990, n. 341, ottenuto al termine degli specifici
corsi  universitari disciplinati dal decreto ministeriale 15 novembre
1991  e  successive  modificazioni  ed integrazioni (art. 2, comma 2,
decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176);
      F)  frequentato,  con  esito  positivo,  corsi  di istruzione e
formazione  tecnica  superiore,  della  durata  di  quattro semestri,
comprensivi  di  tirocini  non  inferiori  a sei mesi coerenti con le
attivita'  libero professionali previste dall'albo (art. 55, comma 3,
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 328/2001). Il Collegio
nazionale accerta la sussistenza della detta coerenza, da valutare in
base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati
giudizi   negativi,   preclusivi  dell'ammissione  agli  esami,  sono
tempestivamente notificati agli interessati.
    2.  Alla  sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati in
possesso,  alla  data  del giorno precedente a quello di inizio delle
prove d'esame, di uno dei seguenti titoli:
      G)  diplomi  universitari  triennali,  di  cui  alla  tabella C
allegata  (art. 8,  comma  3, decreto del Presidente della Repubblica
n. 328/2001 e relativa tabella A);
      H) lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui alla
tabella D  allegata  (art. 55, comma 1 e comma 2, lettera a), decreto
del Presidente della Repubblica n. 328/2001).
    3. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in
parte  durante  il  corso  degli studi secondo modalita' stabilite in
convenzioni  stipulate fra gli ordini o collegi e le universita', gli
istituti  di  istruzione secondaria o gli enti che svolgono attivita'
di  formazione  professionale  o  tecnica superiore (art. 6, comma 1,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).
Art. 3.

                            Sedi di esame

    1. Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale. Sono
sedi di esame gli istituti professionali di Stato per l'agricoltura e
l'ambiente elencati nella tabella A allegata alla presente ordinanza.
    2.  Qualora  in  qualche  sede  di  esame  i  candidati  iscritti
risultino in numero inferiore o superiore rispetto ai limiti indicati
nell'art. 9    del    regolamento,    possono    essere   costituite,
rispettivamente,  commissioni  per  candidati  provenienti da diverse
sedi o piu' commissioni operanti nella medesima localita'.
    3.  Qualora  gli  istituti  individuati  quali sedi d'esame nella
tabella A  dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti,
ovvero  per  ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il
numero  delle  domande  pervenute  ecceda  le  possibilita' ricettive
dell'istituto,  possono  essere  costituite  commissioni ubicate, ove
necessario, anche presso istituti, della stessa o di altra provincia,
non menzionati nella detta tabella.
    4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2
e  3  viene  dato  tempestivo  avviso ai candidati interessati per il
tramite del Collegio nazionale.
Art. 4.

Domande   di  ammissione  -  Modalita'  di  presentazione  Termine  -
                             Esclusioni

    1.  I  candidati  devono,  entro  il termine perentorio di trenta
giorni  dalla  pubblicazione  della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale  -  4ª  serie  speciale, presentare, come indicato al comma
successivo, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti
di  rito  e  redatta  secondo  le  modalita' stabilite dal successivo
art. 5,  all'Istituto  professionale  di  Stato  per  l'agricoltura e
l'ambiente  -  sede  regionale  o  interregionale di esame tra quelli
compresi  nella  tabella A  -  da loro prescelto (art. 1, comma 4, ed
art. 3, comma 1, regolamento).
    2.  La domanda, indirizzata al dirigente scolastico dell'istituto
sede  d'esame prescelto, deve, entro il termine sopraindicato, essere
inviata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Collegio
nazionale  degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati (Ufficio di
presidenza - Poste Succursale n. 1 - 47100 Forli' - tel. 0543/720908)
ovvero essere presentata direttamente al medesimo Collegio nazionale.
    3. La domanda si considera prodotta in tempo utile purche', entro
il termine sopra indicato, spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento ovvero presentata a mano.
    4.  Nella  prima  ipotesi  fa fede il timbro dell'ufficio postale
accettante; nella seconda fa fede l'apposita ricevuta rilasciata agli
interessati  dal Collegio stesso, redatta su carta intestata, recante
la  firma  dell'incaricato  alla  ricezione delle istanze, la data di
presentazione ed il numero di protocollo.
    5.  Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito o
presentato  la  domanda  con i documenti oltre il termine di scadenza
stabilito,  quale  ne  sia  la  causa,  e  coloro  i  quali risultino
sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2.
    6.  L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
 
Art. 5.

                  Domande di ammissione - Contenuto

    1.  Nella domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta,
redatta su carta legale e corredata della documentazione indicata nel
successivo art. 6, i candidati, consapevoli sia delle responsabilita'
penali per dichiarazioni mendaci e per formazione o uso di atti falsi
(art. 76  decreto  del Presidente della Repubblica n. 445/2000) e sia
del  fatto  che  la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
comporta  la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75
citato  decreto  del  Presidente della Repubblica), devono dichiarare
(articoli 46 e 47 citato decreto del Presidente della Repubblica):
      il cognome ed il nome;
      il luogo e la data di nascita;
      la  residenza anagrafica, nonche' indicare l'indirizzo completo
al  quale  desiderano  che  vengano  inviate  eventuali comunicazioni
relative agli esami ed almeno un recapito telefonico;
      di   aver   conseguito  il  diploma  di  istruzione  secondaria
superiore di agrotecnico, con precisa indicazione: dell'istituto sede
d'esame;  dell'anno  scolastico di conseguimento; del voto riportato;
dell'istituto  che ha rilasciato il diploma se diverso da quello sede
d'esame;  della  data  del  diploma; del numero ed anno di stampa, se
esistenti,  dello  stesso  (apposti in calce a destra); della data di
consegna  e  del numero del registro dei diplomi (apposti sul retro).
Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non
sia,   comunque,   in   possesso   dell'interessato,  precisare  tali
circostanze  ed  indicare  l'istituto  che  ha rilasciato il relativo
certificato,  se  posseduto,  con  gli  estremi  dello stesso (data e
numero di protocollo). La dichiarazione in argomento non e' richiesta
a  coloro  che  sono  in  possesso di uno dei due requisiti di cui al
precedente  art. 2,  comma  2, lettere G ed H (diplomi universitari e
lauree);
      di  essere iscritti, ove d'obbligo in relazione al requisito di
ammissione, nel registro dei praticanti, con indicazione del collegio
locale;
      di essere in possesso (come certificato, per i titoli di cui al
precedente  art. 2,  comma 1, dal presidente del competente collegio)
di  uno  dei requisiti di ammissione prescritti, da riportare in modo
specifico  come  indicato  al precedente art. 2, ovvero di maturarlo,
salvo  imprevisti, alla data del giorno precedente a quello di inizio
delle  prove  d'esame. In relazione ai requisiti di cui al precedente
art. 2, commi 1 e 2, lettere D, F, G ed H (diplomi di apposita scuola
diretta a fini speciali, corsi IFTS, diplomi universitari e lauree) e
comma  3,  occorre dichiarare, con fedele e completa trascrizione, il
contenuto del diploma e/o della certificazione posseduta (per i corsi
IFTS  e  le  lauree  occorre,  in  particolare, dichiarare l'avvenuto
compimento del prescritto tirocinio non inferiore a sei mesi);
      di non aver prodotto, per la sessione relativa al corrente anno
ed  a  pena  di  esclusione  in  qualsiasi momento dagli esami, altra
domanda di ammissione ad una diversa sede di esame.
    2.  Coloro i quali abbiano dichiarato di dover ancora maturare il
requisito  di  ammissione  sono  tenuti  successivamente, ad avvenuta
maturazione    di   questo,   a   dichiararne,   sotto   la   propria
responsabilita',  il  possesso,  con  apposito  atto  integrativo dei
contenuti  della  domanda  gia'  presentata  indirizzato al dirigente
scolastico  dell'istituto  sede  d'esame  ed  inviato o presentato al
Collegio nazionale.
    3.  I  candidati diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20
legge  n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per
lo  svolgimento  delle  prove  (specifici  ausili  ed eventuali tempi
aggiuntivi,  quali  certificati da una competente struttura sanitaria
in  relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d'esame
da  sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione
ex  art. 39 legge n. 448/1998, l'esistenza delle condizioni personali
richieste.
Art. 6.

               Domande di ammissione - Documentazione

    1.  Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati,
pena l'esclusione dalla sessione d'esame in caso di omesso versamento
della tassa e del contributo, i seguenti documenti:
      breve curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato,
relativo   all'attivita'   professionale  svolta  ed  agli  eventuali
ulteriori studi compiuti;
      eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
      ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento:
        della  tassa di ammissione agli esami dovuta all'erario nella
misura di 49,58 euro (art. 2, capoverso 3, del decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  21 dicembre  1990).  Il versamento, in
favore  dell'ufficio  locale  dell'Agenzia delle entrate, deve essere
effettuato  presso  una  banca  o  un  ufficio postale utilizzando il
modello  F23  (codice  tributo:  729T;  codice  ufficio: quello della
Agenzia delle entrate «locale» in relazione alla residenza anagrafica
del candidato);
        del contributo di 1,55 euro dovuto all'istituto sede di esame
(da  effettuare a mezzo c/c postale indicato nella tabella A) a norma
della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni;
      fotocopia   non   autenticata  di  un  documento  di  identita'
(art. 38,   comma   3,   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
n. 445/2000);
      elenco  in  carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato, dei
documenti,  numerati  in ordine progressivo, prodotti a corredo della
domanda.
 
Art. 7.

                 Adempimenti del Collegio nazionale

    1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande,  il Collegio nazionale verifica la regolarita' delle domande
ricevute   ed   utilmente   prodotte   e,   compiuto  ogni  opportuno
accertamento  di  competenza (art. 6, comma 1, regolamento), comunica
al    Ministero,   entro   il   5 settembre   2006,   a   mezzo   fax
(n. 06/58492397),  il  numero  dei  candidati ammessi a sostenere gli
esami,  ai  fini della determinazione del numero delle commissioni da
nominare.
    2.  Alla  suddetta  comunicazione  lo stesso Collegio fa seguito,
entro  il 15 settembre 2006, con l'inoltro, a mezzo fax e postale, di
elenchi  nominativi dei candidati, distinti in relazione all'istituto
sede  d'esame  da loro prescelto ed in stretto ordine alfabetico, per
consentire  al  Ministero  di  provvedere alla loro assegnazione alle
commissioni.
    3.  Il  Collegio  nazionale  provvede  a  formare i detti elenchi
previo   puntuale   controllo  (articoli 71  e  72  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000), effettuato anche sulla base
delle  attestazioni  dei  collegi locali di cui all'art. 12, comma 4,
decreto   ministeriale  6 marzo  1997,  n. 176,  delle  dichiarazioni
sostitutive  rese  dai  candidati  nelle domande, con riferimento, in
particolare,  al  possesso  di uno dei requisiti di cui al precedente
art. 2.
    4.  Nei predetti elenchi vengono indicati, per ciascun candidato,
il  cognome,  il  nome,  il  luogo  e  la data di nascita, nonche' il
requisito  di  ammissione  posseduto, di cui al precedente art. 2, da
indicare  con  la lettera corrispondente (A o B o C o D o E o F o G o
H).  Accanto  al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione
(da  indicare  comunque)  ancora  in corso di maturazione deve essere
apposta  anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la
data  prevista  di  acquisizione  che  non  puo' essere posteriore al
giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame.
    5.  In  calce a ciascuno dei detti elenchi, datati e sottoscritti
dal  presidente  del  Collegio  nazionale,  questi  deve  apporre  la
seguente attestazione:
      «Il   Presidente  del  Collegio  nazionale  attesta,  ai  sensi
dell'art. 6  del  regolamento degli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio  della libera professione (decreto ministeriale 6 marzo
1997,   n. 176),   relativamente   ai   candidati,   in   numero   di
................, di cui all'elenco nominativo che precede:
        l'iscrizione (ove d'obbligo) al registro dei praticanti ed il
possesso  (salva  indicazione  contraria  relativa  a  candidati  con
requisito  in corso di maturazione, per i quali si riserva di rendere
successiva,  analoga  attestazione)  di  uno  dei requisiti stabiliti
(art. 1,  comma  2,  legge  n. 251/1986; art. 8, comma 3, ed art. 55,
commi 1, 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001);
        di  aver  verificato  la  regolarita'  delle relative domande
ricevute e la loro utile produzione e di aver compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza;
        di aver compiuto puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n. 445/2000)  delle dichiarazioni
sostitutive  rese dai detti candidati nelle domande, controllo che ha
dato esito confermativo della loro piena veridicita».
    6.   Qualsiasi   variazione   al   predetto  elenco  deve  essere
tempestivamente  comunicata  al  Ministero  per  gli  adempimenti  di
competenza.
    7.  Entro  il  26 ottobre  2006,  il  suddetto Collegio nazionale
provvede  alla  consegna  delle domande ai dirigenti scolastici degli
istituti  professionali  ai  quali  sono  indirizzate, o ai dirigenti
scolastici  di  quegli  istituti  indicati  dal  Ministero in caso di
diversa   assegnazione   disposta  a  norma  del  precedente  art. 3,
trattenendo   ai   propri   atti   una  fotocopia  della  domanda  di
partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate
della  relativa  documentazione,  devono essere accompagnate da altro
originale   dei   medesimi   elenchi,   di   competenza  di  ciascuna
commissione,   gia'   trasmessi  al  Ministero.  Detti  elenchi  sono
integrati   con   apposita   nota,  datata  e  sottoscritta,  recante
indicazione:
      di eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero;
      dell'avvenuta  maturazione  del  requisito  di ammissione per i
candidati  con la dicitura di cui al precedente comma 4 (allegando le
successive  dichiarazioni,  di  cui  al  precedente  art. 5, comma 2,
trasmesse dai candidati).
    8.  Successivamente,  il  Collegio  nazionale  avra'  cura di far
pervenire,  entro  e  non  oltre  il settimo giorno dall'inizio delle
prove d'esame, direttamente e soltanto alla commissione esaminatrice,
la  comunicazione della compiuta o mancata acquisizione dei requisiti
di  ammissione  per  i  restanti  candidati con la dicitura di cui al
precedente  comma 4 (allegando le successive dichiarazioni, di cui al
precedente art. 5, comma 2, trasmesse dai candidati).
Art. 8.

                       Calendario degli esami

    1.  Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
      7 novembre  2006,  ore  8,30:  insediamento  delle  commissioni
esaminatrici  e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal
regolamento  ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, alle
commissioni medesime;
      8 novembre   2006,   ore   8,30:  prosecuzione  della  riunione
preliminare;
      9 novembre  2006,  ore  8,30:  svolgimento  della  prima  prova
scritta;
      10 novembre  2006,  ore  8,30:  svolgimento della seconda prova
scritta o scritto-grafica;
    2.  L'elenco  e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le
prove  orali  ed  il  calendario  relativo  alle prove stesse vengono
notificati,  entro  il  giorno successivo al termine della correzione
degli  elaborati,  mediante  affissione  all'albo  dell'istituto sede
degli esami (art. 11, comma 5, regolamento).
 
Art. 9.

                           Prove di esame

    1.  I  candidati  debbono  presentarsi,  senza altro avviso, alle
rispettive  sedi  di  esame  nei  giorni  e nell'ora indicati, per lo
svolgimento  delle prove scritte o scritto-grafiche, muniti di valido
documento di riconoscimento.
    2.  Gli  esami consistono in due prove scritte o scritto-grafiche
ed  in  una  prova  orale.  Gli argomenti che possono formare oggetto
delle prove d'esame sono indicati nell'allegata tabella B.
    3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove
scritte  o scritto-grafiche viene indicato in calce al tema (art. 11,
comma 1, regolamento).
    4.  Durante  le  prove e' consentita soltanto la consultazione di
manuali  tecnici  e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e
non stampanti (art. 18, comma 4, regolamento).
    5.  Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che  risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle
prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione
di esami (art. 11, comma 7, regolamento).
    6.   I   candidati  che,  per  comprovati  e  documentati  motivi
sottoposti   tempestivamente   alla   valutazione   discrezionale   e
definitiva  della  commissione  esaminatrice,  non  siano in grado di
sostenere   la   prova  orale  nel  giorno  stabilito  possono  dalla
commissione  stessa  essere riconvocati in altra data (art. 11, comma
8, regolamento), nel rispetto dell'art. 11, comma 9, del regolamento.
 
Art. 10


                             R i n v i o

    1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano
le  disposizioni  contenute  nel  regolamento  approvato  con decreto
ministeriale 6 marzo 1997, n. 176.
    La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata,  entro  il  30 giugno
(art. 1,  comma  1,  regolamento),  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
      Roma, 2 maggio 2006
                                 Il direttore generale: Criscuoli

    Trattamento dei dati personali: Si informa, ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali forniti dai
candidati, raccolti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca - Roma (viale Trastevere, n. 76/A), sono utilizzati per
le  necessarie  finalita'  di  gestione  delle procedure inerenti gli
esami  di  abilitazione  di  cui  trattasi.  Gli  interessati hanno i
correlati diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo citato.
 
Tabella A


ISTITUTI  PROFESSIONALI STATALI PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE - SEDI
                              DI ESAME

    Piemonte:  «C.  Ubertini»  -  Piazza  Mazzini,  4  - 10014 Caluso
(Torino) - c/c postale n. 16643108.
    Lombardia:  «F.lli  Dandolo»  -  Piazza Chiesa, 2 - 25030 Corzano
(Brescia) - c/c postale n. 12310256.
    Veneto  -  Trentino  Alto  Adige: «Antonio Della Lucia» - via Don
Guanella,  1  -  Loc.  Vellai  -  32032  Feltre (Belluno) c/c postale
n. 10281327.
    Friuli-Venezia  Giulia: via delle Scuole, 10 - 33050 Pozzuolo del
Friuli (Udine) - c/c postale n. 16165334.
    Liguria:  «D.  Aicardi»  -  Strada Maccagnan, 37 - 18038 San Remo
(Imperia) - c/c postale n. 12106183
    Emilia-Romagna:  «A. Motti» - viaNewton, 41 - Villa Gaida - 42100
Reggio Emilia - c/c postale n. 13184429
    Toscana:  «De'  Franceschi» - via Dalmazia, 221 - 51100 Pistoia -
c/c postale n. 12177515.
    Marche  - Umbria: «U. Patrizi» - Viale A. Diaz, 99 - 06012 Citta'
di Castello (Perugia) - c/c postale n. 10440063.
    Lazio:  «San  Benedetto»  -  via Mario Siciliano, 1 - 04010 Borgo
Piave (Latina) - c/c postale n. 12038048.
    Abruzzo:  Localita'  Colle  Sapone  -  via Acquasanta, 18 - 67100
L'Aquila - c/c postale n. 12074670.
    Molise:  I.I.S.S.  «Pittarelli»  -  via delle Frasche, 44 - 86100
Campobasso - c/c postale n. 10237865.
    Campania:  «Mario  Vetrone»  -  Contrada  Piano  Cappelle - 82100
Benevento - c/c postale n. 12371829.
    Puglia: «L.G.M. Columella» - via San Pietro in Lama - 73100 Lecce
- c/c postale n. 220731.
    Basilicata: «G. Fortunato» - via F. Torraca, 13 - 85100 Potenza -
c/c postale n. 12269858.
    Calabria: «F. Todaro» - Contrada Lacona - 87036 Rende (Cosenza) -
c/c postale n. 202879.
    Sicilia:  I.I.S.S.  «Majorana»  -  via  G.  Astorino,  56 - 90146
Palermo - c/c postale n. 18772921.
    Sardegna:  «Don  Deodato  Meloni» - Loc. Palloni - 09170 Oristano
(frazione Nuraxinieddu) - c/c postale n. 18410092.
 
Tabella B

PROGRAMMA  D'ESAME  (Art. 18  -  decreto  ministeriale  6 marzo 1997,
n. 176)


Prima prova scritta.

    La  prima  prova  scritta  vertera' su questioni di tecnica della
produzione,  sia  vegetale  che  animale,  o  di  trasformazione  dei
prodotti.
    Potranno  essere  richiesti: l'illustrazione di criteri di scelta
di  ordinamenti, di tecniche colturali, di sistemi di allevamento, di
miglioramento  genetico,  di  interventi  fitoiatrici, di processi di
trasformazione,  nonche'  la  comparazione  di  possibili alternative
nell'ottica  della ottimizzazione dei processi o degli interventi, il
tutto  in  relazione  ai rapporti con il mercato ed agli indirizzi di
politica agricola nazionale e comunitaria.

Seconda prova scritta o scritto-grafica.

    La   seconda   prova   scritta   o   scritto-grafica  riguardera'
l'illustrazione  e  l'analisi  di  problemi relativi ai miglioramenti
fondiari   ed   agrari  ed  ai  connessi  aspetti  economici,  oppure
l'illustrazione e l'analisi delle funzioni amministrative e contabili
delle  aziende  agrarie,  ivi compresa la formazione del bilancio, il
diritto tributario e quello del lavoro.

Prova orale.

    Il  colloquio  vertera'  sui  diversi  aspetti  delle  competenze
previste dal regolamento professionale.
    Sara'  richiesta,  oltre  la  conoscenza  degli  aspetti  tecnici
riguardanti i diversi contenuti, l'illustrazione delle considerazioni
economiche  e degli aspetti normativi inerenti i problemi che saranno
sottoposti all'analisi dei candidati.
    Potranno  inoltre  essere  discussi aspetti tecnici relativi alle
pubblicazioni presentate.
Tabella C
 
 
   Diplomi universitari
   (tabella A - decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001)
Ø       Biotecnologie agro-industriali
Ø       Economia ed amministrazione delle imprese agricole
Ø       Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente
Ø       Gestione tecnica ed amministrativa in agricoltura
Ø       Produzioni animali
Ø       Produzioni vegetali
Ø       Tecniche forestali e tecnologie del legno
Ø       Viticoltura ed enologia
 
 
        Tabella D
 
 
   Classi delle lauree in:
   (decreto ministeriale 4 agosto 2000)
Ø       1 - Biotecnologie
Ø       7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale  e ambientale
Ø       8 - Ingegneria civile ed ambientale
Ø       17 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Ø       20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali
Ø       27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
Ø       40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali