IL DIRETTORE GENERALE per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni;
Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive
modificazioni, di approvazione del regolamento sugli esami di Stato
di abilitazione all'esercizio delle professioni;
Visto l'art. 1, comma 2, della legge 6 giugno 1986, n. 251, nel
testo modificato dall'art. 1 della legge 5 marzo 1991, n. 91, che
istituisce l'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione
all'esercizio della libera professione di agrotecnico;
Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176, di
approvazione del regolamento per gli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico,
per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione
indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione (art. 1,
comma 1), recante indicazione:
del giorno di inizio delle prove d'esame (art. 1, comma 2);
degli istituti sedi d'esame (art. 1, comma 3);
delle modalita' di pagamento di quanto dovuto dai candidati in
favore dell'istituto sede d'esame (art. 1, comma 6);
dei requisiti di ammissione all'esame (art. 2, comma 1);
del termine entro il quale le domande di ammissione devono essere
inviate (art. 3, comma 1);
delle modalita' di consegna, da parte del Collegio nazionale
degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati (di seguito denominato
«Collegio nazionale»), di atti e documenti agli istituti sedi d'esame
(art. 6, comma 2);
del tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove
scritte o scritto-grafiche (art. 11, comma 1);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti
per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per
l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti;
Visto in particolare l'art. 7 comma 2 del predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 328/2001, che stabilisce che: «I
decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea
e di laurea specialistica definiscono anche, in conformita' alla
normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti
dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di
Stato»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
disposizioni in materia di dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo;
Ordina:
Art. 1.
1. E' indetta, per il corrente anno, la sessione degli esami di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di
agrotecnico.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati, in possesso del
diploma di istruzione secondaria superiore di agrotecnico conseguito
presso istituti professionali per l'agricoltura e l'ambiente di
Stato, paritari o legalmente riconosciuti, che, alla data del giorno
precedente a quello di inizio delle prove d'esame, abbiano:
A - completato un periodo biennale di pratica presso un
agrotecnico o un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o
forestali iscritto al rispettivo albo da almeno un triennio (art. 1,
comma 2, lettera A, legge n. 251/1986);
B - completato un periodo biennale di formazione e lavoro, con
contratto a norma dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863, con mansioni proprie del diploma di agrotecnico (art. 1, comma
2, lettera B, legge n. 251/1986);
C - completato un periodo triennale di attivita' tecnica
subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale,
con mansioni proprie del diploma di agrotecnico (art. 1, comma 2,
lettera C, legge n. 251/1986);
D - conseguito il diploma di apposita scuola diretta a fini
speciali di durata biennale istituita ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (art. 1, comma 2,
lettera D, legge n. 251/1986);
E - conseguito il diploma universitario di cui all'art. 2 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, ottenuto al termine degli specifici
corsi universitari disciplinati dal decreto ministeriale 15 novembre
1991 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 2, comma 2,
decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176);
F - frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e
formazione tecnica superiore, della durata di quattro semestri,
comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le
attivita' libero professionali previste dall'albo (art. 55, comma 3,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). Il Collegio
nazionale accerta la sussistenza della detta coerenza, da valutare in
base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati
giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono
tempestivamente notificati agli interessati.
2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati in
possesso, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle
prove d'esame, di uno dei seguenti titoli:
G - diplomi universitari triennali, di cui alla tabella C
allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n.
328/2001 e relativa tabella A);
H - lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui alla
tabella D allegata (art. 55, comma 1 e comma 2, lettera A, decreto
del Presidente della Repubblica n. 328/2001).
3. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in
parte durante il corso degli studi secondo modalita' stabilite in
convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le universita', gli
istituti di istruzione secondaria o gli enti che svolgono attivita'
di formazione professionale o tecnica superiore (art. 6, comma 1,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).
Art. 3.
Sedi di esame
1. Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale. Sono
sedi di esame gli istituti professionali di Stato per l'agricoltura e
l'ambiente elencati nella tabella A allegata alla presente ordinanza.
2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino
in numero inferiore o superiore rispetto ai limiti indicati nell'art.
9 del regolamento, possono essere costituite, rispettivamente,
commissioni per candidati provenienti da diverse sedi o piu'
commissioni operanti nella medesima localita'.
3. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame nella
tabella A dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti,
ovvero per ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il
numero delle domande pervenute ecceda le possibilita' ricettive
dell'istituto, possono essere costituite commissioni ubicate, ove
necessario, anche presso istituti, della stessa o di altra provincia,
non menzionati nella detta tabella.
4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2
e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il
tramite del Collegio nazionale.
Art. 4.
Domande di ammissione - Modalita' di presentazione -Termine -
Esclusioni
1. I candidati devono, entro il termine perentorio di 30 (trenta)
giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - presentare come indicato al comma
successivo domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti
di rito e redatta secondo le modalita' stabilite dal successivo art.
5, all'istituto professionale di Stato per l'agricoltura e
l'ambiente - sede regionale o interregionale di esame tra quelli
compresi nella tabella A - da loro prescelto (art. 1, comma 4, ed
art. 3, comma 1, regolamento).
2. La domanda, indirizzata al dirigente scolastico dell'istituto
sede d'esame prescelto, deve, entro il termine sopraindicato, essere
inviata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Collegio
nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati (Ufficio di
presidenza - Poste Succursale n. 1 - 47100 Forli' - tel. 0543/720908)
ovvero essere presentata direttamente al medesimo Collegio nazionale.
3. La domanda si considera prodotta in tempo utile purche', entro
il termine sopra indicato, spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento ovvero presentata a mano.
4. Nella prima ipotesi fa fede il timbro dell'ufficio postale
accettante; nella seconda fa fede l'apposita ricevuta rilasciata agli
interessati dal Collegio stesso, redatta su carta intestata, recante
la firma dell'incaricato alla ricezione delle istanze, la data di
presentazione ed il numero di protocollo.
5. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito o
presentato la domanda con i documenti oltre il termine di scadenza
stabilito, quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino
sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2.
6. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
Art. 5.
Domande di ammissione - Contenuto
1. Nella domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta,
con marca da bollo (euro 14,62) e corredata della documentazione
indicata nel successivo art. 6, i candidati, consapevoli sia delle
responsabilita' penali per dichiarazioni mendaci e per formazione o
uso di atti falsi (art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000) e sia del fatto che la non veridicita' del contenuto delle
dichiarazioni comporta la decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti (art. 75 citato decreto del Presidente della Repubblica),
devono dichiarare (articoli 46 e 47 citato decreto del Presidente
della Repubblica):
il cognome ed il nome;
il luogo e la data di nascita;
la residenza anagrafica nonche' indicare l'indirizzo completo al
quale desiderano che vengano inviate eventuali comunicazioni relative
agli esami ed almeno un recapito telefonico;
di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore
di agrotecnico, con precisa indicazione:
dell'istituto sede d'esame; dell'anno scolastico di
conseguimento; del voto riportato; dell'istituto che ha rilasciato il
diploma se diverso da quello sede d'esame; della data del diploma;
del numero ed anno di stampa, se esistenti, dello stesso (apposti in
calce a destra); della data di consegna e del numero del registro dei
diplomi (apposti sul retro). Nel caso in cui il diploma non sia stato
ancora rilasciato ovvero non sia, comunque, in possesso
dell'interessato, precisare tali circostanze ed indicare l'istituto
che ha rilasciato il relativo certificato, se posseduto, con gli
estremi dello stesso (data e numero di protocollo). La dichiarazione
in argomento non e' richiesta a coloro che sono in possesso di uno
dei due requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2, lettere G) ed
H) (diplomi universitari e lauree);
di essere iscritti, ove d'obbligo in relazione al requisito di
ammissione, nel registro dei praticanti, con indicazione del collegio
locale;
di essere in possesso (come certificato, per i titoli di cui al
precedente art. 2, comma 1, dal Presidente del competente collegio)
di uno dei requisiti di ammissione prescritti, da riportare in modo
specifico come indicato al precedente art. 2, ovvero di maturarlo,
salvo imprevisti, alla data del giorno precedente a quello di inizio
delle prove d'esame. In relazione ai requisiti di cui al precedente
art. 2, commi 1 e 2, lettere D, F, o ed H (diplomi di apposita scuola
diretta a fini speciali, corsi IFTS, diplomi universitari e lauree) e
comma 3, occorre dichiarare, con fedele e completa trascrizione, il
contenuto del diploma e/o della certificazione posseduta (per i corsi
IFTS e le lauree occorre, in particolare, dichiarare l'avvenuto
compimento del prescritto tirocinio non inferiore a sei mesi);
di non aver prodotto, per la sessione relativa al corrente anno
ed a pena di esclusione in qualsiasi momento dagli esami, altra
domanda di ammissione ad una diversa sede di esame.
2. Coloro i quali abbiano dichiarato di dover ancora maturare il
requisito di ammissione sono tenuti successivamente, ad avvenuta
maturazione di questo, a dichiararne, sotto la propria
responsabilita', il possesso, con apposito atto integrativo dei
contenuti della domanda gia' presentata indirizzato al dirigente
scolastico dell'istituto sede d'esame ed inviato o presentato al
Collegio nazionale.
3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20
legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per
lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi
aggiuntivi, quali certificati da una competente struttura sanitaria
in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d'esame
da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione
ai sensi dell'art. 39 legge n. 448/1998, l'esistenza delle condizioni
personali richieste.
Art. 6.
Domande di ammissione - Documentazione
1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati,
pena l'esclusione dalla sessione d'esame in caso di omesso versamento
della tassa e del contributo, i seguenti documenti:
breve curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato,
relativo all'attivita' professionale svolta ed agli eventuali
ulteriori studi compiuti;
eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento:
della tassa di ammissione agli esami dovuta all'erario nella
misura di 49,58 euro (art. 2, capoverso 3, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in
favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, deve essere
effettuato presso una banca o un ufficio postale utilizzando il
modello F23 (codice tributo: 729T; codice ufficio: quello della
Agenzia delle entrate «locale» in relazione alla residenza anagrafica
del candidato);
del contributo di 1,55 euro dovuto all'istituto sede di esame
(da effettuare a mezzo c/c postale indicato nella tabella A) a norma
della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni;
fotocopia non autenticata di un documento di identita' (art. 38,
comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della
domanda.
Art. 7.
Adempimenti del Collegio nazionale
1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, il Collegio nazionale verifica la regolarita' delle domande
ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza (art. 6, comma 1, regolamento) comunica al
Ministero dell'Istruzione dell'universita' e della ricerca entro la
data del 14 settembre 2009, a mezzo fax (n. 06/58492602), il numero
dei candidati ammessi a sostenere gli esami, ai fini della
determinazione del numero delle commissioni da nominare.
2. Alla suddetta comunicazione lo stesso Collegio fa seguito,
entro la data del 18 settembre 2009, con l'inoltro, a mezzo fax e
postale di elenchi nominativi dei candidati, distinti in relazione
all'istituto sede d'esame da loro prescelto ed in stretto ordine
alfabetico, per consentire al Ministero di provvedere alla loro
assegnazione alle commissioni.
3. Il Collegio nazionale provvede a formare i detti elenchi previo
puntuale controllo (articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000) effettuato anche sulla base delle
attestazioni dei collegi locali di cui all'art. 12, comma 4, decreto
ministeriale 6 marzo 1997, n. 176, delle dichiarazioni sostitutive
rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, al
possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2.
4. Nei predetti elenchi vengono indicati, per ciascun candidato,
il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonche' il
requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2, da
indicare con la lettera corrispondente (A o B o C o D o E o F o G o
H). Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere
apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la
data prevista di acquisizione che non puo' essere posteriore al
giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame.
5. In calce a ciascuno dei detti elenchi, datati e sottoscritti
dal presidente del Collegio nazionale, questi deve apporre la
seguente attestazione:
«Il Presidente del Collegio nazionale attesta, ai sensi dell'art.
6 del regolamento degli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della libera professione (decreto ministeriale 6 marzo
1997, n. 176), relativamente ai candidati, in numero di ........, di
cui all'elenco nominativo che precede:
l'iscrizione (ove d'obbligo) al registro dei praticanti ed il
possesso (salva indicazione contraria relativa a candidati con
requisito in corso di maturazione, per i quali si riserva di rendere
successiva, analoga attestazione) di uno dei requisiti stabiliti
(art. 1, comma 2, legge n. 251/1986; art. 8, comma 3, ed art. 55,
commi 1, 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001);
di aver verificato la regolarita' delle relative domande
ricevute e la loro utile produzione e di aver compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza;
di aver compiuto puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni
sostitutive rese dai detti candidati nelle domande, controllo che ha
dato esito confermativo della loro piena veridicita'».
6. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere
tempestivamente comunicata al Ministero per gli adempimenti di
competenza.
7. Entro la data del 23 ottobre 2009, il suddetto Collegio
nazionale provvede alla consegna delle domande ai dirigenti
scolastici degli istituti professionali ai quali sono indirizzate, o
ai dirigenti scolastici di quegli istituti indicati dal Ministero in
caso di diversa assegnazione disposta a norma del precedente art. 3,
trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda di
partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate
della relativa documentazione, devono essere accompagnate da altro
originale dei medesimi elenchi, di competenza di ciascuna
commissione, gia' trasmessi al Ministero. Detti elenchi sono
integrati con apposita nota, datata e sottoscritta, recante
indicazione:
di eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero;
dell'avvenuta maturazione del requisito di ammissione per i
candidati con la dicitura di cui al precedente comma 4 (allegando le
successive dichiarazioni, di cui al precedente art. 5, comma 2,
trasmesse dai candidati).
8. Successivamente, il Collegio nazionale avra' cura di far
pervenire, entro e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle
prove d'esame, direttamente e soltanto alla commissione esaminatrice,
la comunicazione della compiuta o mancata acquisizione dei requisiti
di ammissione per i restanti candidati con la dicitura di cui al
precedente comma 4 (allegando le successive dichiarazioni, di cui al
precedente art. 5, comma 2, trasmesse dai candidati).
Art. 8.
Calendario degli esami
1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
3 novembre 2009, ore 8,30: insediamento delle commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal
regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, alle
commissioni medesime;
4 novembre 2009, ore 8,30: prosecuzione della riunione
preliminare;
5 novembre 2009, ore 8,30: svolgimento della prima prova scritta;
6 novembre 2009, ore 8,30: svolgimento della seconda prova
scritta o scritto-grafica.
2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le
prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono
notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione
degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'istituto sede
degli esami (art. 11, comma 5, regolamento).
Art. 9.
Prove di esame
1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso
ministeriale e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute
dal Collegio nazionale (art. 3, comma 4), alle rispettive sedi di
esame nei giorni e nell'ora indicati, per lo svolgimento delle prove
scritte o scritto-grafiche, muniti di valido documento di
riconoscimento.
2. Gli esami consistono in due prove scritte o scritto-grafiche ed
in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle
prove d'esame sono indicati nell'allegata tabella B.
3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove
scritte o scritto-grafiche viene indicato in calce al tema (art. 11,
comma 1, regolamento).
4. Durante le prove e' consentita soltanto la consultazione di
manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e
non stampanti (art. 18, comma 4, regolamento).
5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle
prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione
di esami (art. 11, comma 7, regolamento).
6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti
tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della
commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova
orale nel giorno stabilito possono dalla commissione stessa essere
riconvocati in altra data (art. 11, comma 8, regolamento), nel
rispetto dell'art. 11, comma 9, del regolamento.
Art. 10.
Rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano
le disposizioni contenute nel regolamento approvato con decreto
ministeriale 6 marzo 1997, n. 176.
La presente ordinanza sara' pubblicata, entro il 30 giugno (art.
1, comma 1, regolamento), nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 15 maggio 2009
Il direttore generale: Dutto
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Trattamento dei dati personali: Si informa, ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali forniti dai
candidati, raccolti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca - Roma (viale Trastevere n. 76/A), sono utilizzati per
le necessarie finalita' di gestione delle procedure inerenti gli
esami di abilitazione di cui trattasi. Gli interessati hanno i
correlati diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo citato.
Tabella A SCARICA
Tabella B – C – D SCARICA
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