MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

 

CONCORSO   (scad.  27 giugno 2011)

 

Indizione per l'anno 2011 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico. (GU n. 42 del 27-5-2011 )

                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Vista  la  legge  8  dicembre  1956,  n.   1378,   e   successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per  l'abilitazione
all'esercizio delle professioni; 
    Visto il Decreto ministeriale  9  settembre  1957,  e  successive
modificazioni, di approvazione del Regolamento sugli esami  di  Stato
di abilitazione all'esercizio delle professioni; 
    Visto l'art. 1, comma 2, della legge 6 giugno 1986, n.  251,  nel
testo modificato dall'art. 1 della legge 5 marzo  1991,  n.  91,  che
istituisce l'esame di Stato per  il  conseguimento  dell'abilitazione
all'esercizio della libera professione di agrotecnico; 
    Visto  il  Decreto  ministeriale  6  marzo  1997,  n.   176,   di
approvazione  del  Regolamento   per   gli   esami   di   Stato   per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico,
per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in  un'unica  sessione
indetta con Ordinanza del Ministro della pubblica istruzione (art. 1,
comma 1), recante indicazione:  del  giorno  di  inizio  delle  prove
d'esame (art. 1, comma 2); degli Istituti sedi d'esame (art. 1, comma
3); delle modalita' di pagamento di quanto dovuto  dai  candidati  in
favore dell'Istituto sede d'esame (art. 1, comma 6); dei requisiti di
ammissione all'esame (art. 2, comma 1); del termine entro il quale le
domande di ammissione devono essere inviate (art. 3, comma 1);  delle
modalita'  di  consegna,  da  parte  del  Collegio  nazionale   degli
agrotecnici e  degli  agrotecnici  laureati  (di  seguito  denominato
"Collegio nazionale"), di atti e documenti agli Istituti sedi d'esame
(art.  6,  comma  2);  del  tempo  assegnato  ai  candidati  per   lo
svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche  (art.  11,  comma
1); 
    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  2001,
n. 328,  recante  modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi Ordinamenti; 
    Visto in particolare l'art. 7 comma 2 del  predetto  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 328/2001, che  stabilisce  che  :  ''I
Decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea
e di laurea specialistica  definiscono  anche,  in  conformita'  alla
normativa vigente, la relativa corrispondenza con i  titoli  previsti
dal presente Regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di
Stato''; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
    Visto il Decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche; 
    Visto il Decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
disposizioni in materia di dati personali; 
    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo; 
    Visto il Decreto delega del Direttore Generale degli  Ordinamenti
Scolastici del 16 luglio 2008 prot. n. 8147 
 
                               Ordina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    1. E' indetta, per l'anno 2011, la sessione degli esami di  Stato
per  l'abilitazione  all'esercizio  della   libera   professione   di
agrotecnico. 
                               Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Alla sessione d'esami, sono ammessi i  candidati  in  possesso
del  diploma  di  istruzione  secondaria  superiore  di   agrotecnico
conseguito presso Istituti professionali di Stato per l'agricoltura e
l'ambiente, paritari o legalmente riconosciuti, che,  alla  data  del
giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, abbiano: 
      A -  completato  un  periodo  biennale  di  pratica  presso  un
agrotecnico o un perito agrario o un dottore  in  scienze  agrarie  o
forestali iscritto al rispettivo albo da almeno un triennio (art.  1,
comma 2, lettera a, legge n. 251/1986); 
      B - completato un periodo biennale di formazione e lavoro,  con
contratto a norma dell'art. 3 del Decreto-Legge 30 ottobre  1984,  n.
726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,  n.
863, con mansioni proprie del diploma di agrotecnico (art.  1,  comma
2, lettera b, legge n. 251/1986); 
      C -  completato  un  periodo  triennale  di  attivita'  tecnica
subordinata, anche al di fuori di uno studio  tecnico  professionale,
con mansioni proprie del diploma di agrotecnico  (art.  1,  comma  2,
lettera c, legge n.  251/1986),o  svolto  attivita'  di  titolare  di
impresa agricola ( art. 14 del "Regolamento per lo svolgimento  della
pratica,  del  tirocinio  professionale  e  per   il   riconoscimento
dell'attivita' tecnica subordinata" approvato dal Consiglio Nazionale
degli Agrotecnici e  degli  Agrotecnici  laureati  con  deliberazione
28.6.1992 n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni ); 
      D - conseguito il diploma di apposita  scuola  diretta  a  fini
speciali di durata  biennale  istituita  ai  sensi  del  Decreto  del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (art. 1,  comma  2,
lettera d), legge n. 251/1986); 
      E - conseguito il diploma universitario di cui all'art. 2 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, ottenuto al termine  degli  specifici
corsi universitari disciplinati dal Decreto ministeriale 15  novembre
1991 e successive modificazioni ed integrazioni  (art.  2,  comma  2,
Decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176); 
      F - frequentato, con esito  positivo,  corsi  di  istruzione  e
formazione tecnica  superiore,  della  durata  di  quattro  semestri,
comprensivi di tirocini non inferiori a  sei  mesi  coerenti  con  le
attivita' libero professionali previste dall'albo (art. 55, comma  3,
Decreto del Presidente della Repubblica  n.  328/2001).  Il  Collegio
nazionale accerta la sussistenza della detta coerenza, da valutare in
base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati
giudizi  negativi,  preclusivi  dell'ammissione  agli   esami,   sono
tempestivamente notificati agli interessati. 
    2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i  candidati  in
possesso, alla data del giorno precedente a quello  di  inizio  delle
prove d'esame, di uno dei seguenti titoli: 
      A - diplomi universitari  triennali,  di  cui  alla  tabella  C
allegata (art. 8, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica n.
328/2001 e relativa tabella A); 
      B - lauree, comprensive di un tirocinio di  sei  mesi,  di  cui
alla tabella D allegata (art. 55, comma  1  e  comma  2,  lettera  a,
Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). 
    3. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in
parte durante il corso degli studi  secondo  modalita'  stabilite  in
convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Universita',  gli
Istituti di istruzione secondaria o gli enti che  svolgono  attivita'
di formazione professionale o tecnica superiore  (art.  6,  comma  1,
Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). 
     
Art. 3
Sedi di esame
1. Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale. Sono sedi di esame gli Istituti professionali di Stato per l'agricoltura e l'ambiente elencati nella tabella A allegata alla presente Ordinanza. 2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino in numero inferiore o superiore rispetto ai limiti indicati nell'art. 9 del Regolamento, possono essere costituite, rispettivamente, Commissioni per candidati provenienti da diverse sedi o piu' Commissioni operanti nella medesima localita'. 3. Qualora gli Istituti individuati quali sedi d'esame nella tabella A dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle domande pervenute ecceda le possibilita' ricettive dell'Istituto, possono essere costituite Commissioni ubicate, ove necessario, anche presso Istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati nella detta tabella. 4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite del Collegio nazionale. Art. 4 Domande di ammissione - Modalita' di presentazione Termine - Esclusioni 1. I candidati devono, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale, presentare, come indicato al comma successivo, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito e redatta secondo le modalita' stabilite dal successivo art. 5, all'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura e l'ambiente - sede regionale o interregionale di esame tra quelli compresi nella tabella A - da loro prescelto (art. 1, comma 4, ed art. 3, comma 1, Regolamento). 2. La domanda, indirizzata al Dirigente scolastico dell'Istituto sede d'esame prescelto, deve, pero', entro il termine sopraindicato, essere inviata al Collegio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (Ufficio di presidenza - Poste Succursale n. 1 - 47122 Forli' - tel. 0543/720908) che provvedera' agli adempimenti previsti dall'art.7 della presente O.M.. 3. Le domande devono pervenire secondo una delle seguenti modalita': a) a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il timbro dell'Ufficio postale accettante, cui compete la spedizione); b) a mano direttamente al Collegio nazionale (fa fede l'apposita ricevuta rilasciata dal Collegio, redatta su carta intestata, recante la firma dell'incaricato alla ricezione delle istanze, la data di presentazione ed il numero di protocollo); c) tramite posta elettronica certificata (PEC: agrotecnici@pecagrotecnici.it), direttamente al Collegio Nazionale ove lo stesso sia abilitato al ricevimento (fa fede la stampa che documenta l'inoltro, in data utile, della pec). 4. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito o presentato la domanda con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2. 5. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami. Art. 5 Domande di ammissione - Contenuto 1. Nella domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta, con marca da bollo (euro 14,62) e corredata della documentazione indicata nel successivo art. 6, i candidati, consapevoli sia delle responsabilita' penali per dichiarazioni mendaci e per formazione o uso di atti falsi (art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) e sia del fatto che la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 citato decreto del Presidente della Repubblica), devono dichiarare (articoli 46 e 47 citato decreto del Presidente della Repubblica ): il cognome ed il nome; il luogo e la data di nascita; la residenza anagrafica e l'indirizzo presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni relative agli esami con un recapito telefonico; di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore di agrotecnico, con precisa indicazione: dell'Istituto sede d'esame; dell'anno scolastico di conseguimento; del voto riportato; dell'Istituto che ha rilasciato il diploma se diverso da quello sede d'esame; della data del diploma; del numero ed anno di stampa, se esistenti, dello stesso (apposti in calce a destra); della data di consegna e del numero del registro dei diplomi (apposti sul retro). Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non sia, comunque, in possesso dell'interessato, precisare tali circostanze ed indicare l'Istituto che ha rilasciato il relativo certificato, se posseduto, con gli estremi dello stesso (data e numero di protocollo). La dichiarazione in argomento non e' richiesta a coloro che sono in possesso di uno dei due requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2, lettere A ed B (diplomi universitari e lauree); di essere iscritti, ove d'obbligo in relazione al requisito di ammissione, nel registro dei praticanti, con indicazione del Collegio locale; di essere in possesso (come certificato, per i titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, dal Presidente del competente Collegio) di uno dei requisiti di ammissione prescritti, da riportare in modo specifico come indicato al precedente art. 2, ovvero di maturarlo, salvo imprevisti, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame. In relazione ai requisiti di cui al precedente art. 2, comma 1 lettere D e F, comma 2, lettere A e B (diplomi di apposita scuola diretta a fini speciali, corsi IFTS, diplomi universitari e lauree) e comma 3, occorre dichiarare, con fedele e completa trascrizione, il contenuto del diploma e/o della certificazione posseduta (per i corsi IFTS e le lauree occorre, in particolare, dichiarare l'avvenuto compimento del prescritto tirocinio non inferiore a sei mesi); di non aver prodotto, per la sessione relativa al corrente anno, pena l'esclusione in qualsiasi momento dagli esami, altra domanda di ammissione ad una diversa sede di esame. 2. Coloro i quali abbiano indicato di dover ancora maturare il requisito di ammissione sono tenuti a comunicarne l'avvenuto possesso con apposito atto integrativo dei contenuti della domanda gia' presentata, da indirizzare al Dirigente scolastico dell'Istituto sede d'esame prescelto, ma da inviare al Collegio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. 3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20 legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (idonei ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, quali certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d'esame da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39 legge n. 448/1998, l'esistenza delle condizioni personali richieste. Art. 6 Domande di ammissione - Documentazione 1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati, pena l'esclusione dalla sessione d'esame in caso di omesso versamento della tassa e del contributo, i seguenti documenti: breve curriculum, in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all'attivita' professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti; eventuali pubblicazioni di carattere professionale; ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento: della tassa di ammissione agli esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro (art. 2 - capoverso 3 - del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato presso una banca o un ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice ufficio: quello della Agenzia delle Entrate "locale" in relazione alla residenza anagrafica del candidato); del contributo di 1,55 euro dovuto all'Istituto sede di esame (da effettuare a mezzo c/c postale indicato nella tabella A) a norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni; fotocopia non autenticata di un documento di identita' (art. 38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000); elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda. Art. 7 Adempimenti del Collegio nazionale 1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Collegio Nazionale verifica la regolarita' delle domande ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di competenza (art. 6, comma 1, Regolamento), comunica al Ministero dell' Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, entro la data del 14 settembre 2011, a mezzo fax n. 06/58493945 e tramite posta elettronica all'indirizzo agrotecnici@istruzione.it, il numero dei candidati ammessi a sostenere gli esami, ai fini della determinazione del numero delle Commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi che non sia pervenuta alcuna domanda. 2. Il Collegio Nazionale invia, altresi', entro la data del 20 settembre 2011, tramite posta elettronica all' indirizzo agrotecnici@istruzione.it e a mezzo postale al MIUR - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica - Ufficio V - Viale Trastevere n. 76 00153 Roma, gli elenchi nominativi, in stretto ordine alfabetico e numerico, dei candidati ammessi a sostenere gli esami, distinti in relazione all'Istituto sede d'esame da loro prescelto e con espressa indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle Commissioni. 3. Il Collegio Nazionale provvede a formare i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), effettuato anche sulla base delle attestazioni dei Collegi locali di cui all'art. 12, comma 4, Decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176, delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, al possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2. 4. Nei predetti elenchi vengono indicati, per ciascun candidato: il cognome il nome il luogo e la data di nascita il titolo di studio il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2, da indicare con la lettera corrispondente. Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione ancora in corso di maturazione (da indicare comunque) deve essere apposta anche la dicitura "Requisito in corso di maturazione" con la data prevista di acquisizione che non puo' essere posteriore al giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame. 5. In calce a ciascuno dei detti elenchi, datati e sottoscritti dal presidente del Collegio Nazionale, questi deve apporre la seguente attestazione: «Il Presidente del Collegio nazionale attesta, ai sensi dell'art. 6 del regolamento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione (decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176), relativamente ai candidati, in numero di ..............., di cui all'elenco nominativo che precede: l'iscrizione (ove d'obbligo) al registro dei praticanti ed il possesso (salva indicazione contraria relativa a candidati con requisito in corso di maturazione, per i quali si riserva di rendere successiva, analoga attestazione) di uno dei requisiti stabiliti (art. 1, comma 2, legge n. 251/1986; art. 8, comma 3, ed art. 55, commi 1, 2 e 3, Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001); di aver verificato la regolarita' delle relative domande ricevute e la loro utile produzione e di aver compiuto ogni opportuno accertamento di competenza; di aver compiuto puntuale controllo (articoli 71 e 72 Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai detti candidati nelle domande, controllo che ha dato esito confermativo della loro piena veridicita'». 6. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata al Ministero per gli adempimenti di competenza. 7. Entro la data del 20 ottobre 2011, il suddetto Collegio Nazionale provvede alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli Istituti professionali ai quali sono indirizzate, o ai dirigenti scolastici di quegli Istituti indicati dal Ministero in caso di diversa assegnazione disposta a norma del precedente art. 3, trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda di partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate della relativa documentazione, devono essere accompagnate da altro originale dei medesimi elenchi, di competenza di ciascuna Commissione, gia' trasmessi al Ministero. Detti elenchi sono integrati con apposita nota, datata e sottoscritta, recante indicazione: di eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero; dell'avvenuta maturazione del requisito di ammissione per i candidati con la dicitura di cui al precedente comma 4 (allegando le successive dichiarazioni, di cui al precedente art. 5, comma 2, trasmesse dai candidati). 8. Successivamente, il Collegio Nazionale avra' cura di far pervenire, entro e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle prove d'esame, direttamente e soltanto alla Commissione esaminatrice, la comunicazione della compiuta o mancata acquisizione dei requisiti di ammissione per i restanti candidati con la dicitura di cui al precedente comma 4 (allegando le successive dichiarazioni, di cui al precedente art. 5, comma 2, trasmesse dai candidati).; 9. Il Collegio Nazionale, inoltre, avra' cura di inviare al Ministero le terne dei nominativi di docenti e professionisti agrotecnici per la composizione delle Commissioni giudicatrici, come previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 6.3.1997 n. 176, entro e non oltre il 20.9.2011. Art. 8 Calendario degli esami 1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e si svolgono secondo il calendario di seguito indicato: 8 novembre 2011, ore 8,30 insediamento delle commissioni esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal Regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, dalle commissioni medesime; 9 novembre 2011, ore 8,30 prosecuzione della riunione preliminare; 10 novembre 2011, ore 8,30 svolgimento della prima prova scritta; 11 novembre 2011, ore 8,30 svolgimento della seconda prova scritta o scritto-grafica. 2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'Istituto sede degli esami (art. 11, comma 5, Regolamento). Art. 9 Prove di esame 1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso ministeriale e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute dal Collegio nazionale (art. 3, comma 4), alle rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati, per lo svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento. 2. Gli esami consistono in due prove scritte o scritto-grafiche ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove d'esame sono indicati nell'allegata tabella B. 3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche viene indicato in calce al tema (art. 11, comma 1, Regolamento). 4. Durante le prove e' consentita soltanto la consultazione di manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti (art. 18, comma 4, Regolamento). 5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami (art. 11, comma 7, Regolamento). 6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della Commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel giorno stabilito possono, dalla Commissione stessa, essere riconvocati in altra data (art. 11, comma 8, Regolamento), nel rispetto dell'art. 11, comma 9, del Regolamento. Art. 10 Rinvio 1. Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, si osservano le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con Decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176.

Art. 11 Attivita' tecnico-agricola subordinata. Esperienze formative. Requisiti e riconoscimento 1. Coloro che intendano far valere lo svolgimento di attivita' tecnico-agricola alle dipendenze di datori di lavoro pubblici e privati, per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione, devono rivolgere al Collegio provinciale nella cui circoscrizione essi risiedono domanda per il riconoscimento dell'idoneita' dell'attivita' svolta. 2. L'attivita' di titolare di impresa agricola e' equiparata a quella di lavoro subordinato, condividendone le direttive generali e specifiche, a patto che la stessa sia dimostrata tramite valida documentazione fiscale, amministrativa e previdenziale. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 3 maggio 2011 Il direttore generale: Palumbo ______ Trattamento dei dati personali: Si informa, ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali forniti dai candidati, raccolti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca - Roma (viale Trastevere, n. 76/A), sono utilizzati per le necessarie finalita' di gestione delle procedure inerenti gli esami di abilitazione di cui trattasi. Gli interessati hanno i correlati diritti di cui all'art. 7 del Decreto legislativo citato. Tabella A (1° parte) Tabella A (2° parte) - B Tabella C - D