MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

     4ª serie speciale - concorsi n. 43 del 31-05-2005


     CONCORSO 30 giugno 2005
     Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico


 

   IL DIRETTORE GENERALE della direzione generale per gli ordinamenti
   scolastici
   Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive
   modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione
   all'esercizio delle professioni;
   Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957, di approvazione
   del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
   delle professioni e successive modificazioni;
   Visto l'art. 1, comma 2, della legge 6 giugno 1986, n. 251, nel
   testo modificato dall'art. 1 della legge 5 marzo 1991, n. 91, che
   istituisce l'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione
   all'esercizio della libera professione di agrotecnico;
   Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176, di
   approvazione del regolamento per gli esami di Stato per
   l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico,
   per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione
   indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione (art. 1,
   comma 1), recante indicazione: del giorno di inizio delle prove
   d'esame (art. 1, comma 2); degli istituti sedi d'esame (art. 1, comma
   3); delle modalita' di pagamento di quanto dovuto dai candidati in
   favore dell'istituto sede d'esame (art. 1, comma 6); dei requisiti di
   ammissione all'esame (art. 2, comma 1); del termine entro il quale le
   domande di ammissione devono essere inviate (art. 3, comma 1); delle
   modalita' di consegna, da parte del Collegio nazionale degli
   agrotecnici e degli agrotecnici laureati, di atti e documenti agli
   istituti sedi d'esame (art. 6, comma 2); del tempo assegnato ai
   candidati per lo svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche
   (art. 11, comma 1);
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
   n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei
   requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
   per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei
   relativi ordinamenti;
   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
   materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
   documenti amministrativi;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
   2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa;
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
   generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
   amministrazioni pubbliche;
   Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
   disposizioni in materia di dati personali;
   Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo
   del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003,
   n. 319, recante il regolamento di organizzazione del Ministero
   dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
   Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2004, recante norme sulla
   riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale
   del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
   n. 642, in materia di imposta di bollo;
   Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e
   successive modificazioni, recante l'individuazione degli atti di
   competenza, rispettivamente, del Ministro e dei Direttori generali;
 
 
   Ordina:
 
 
   Art. 1.
   1. E' indetta, per il corrente anno, la sessione degli esami di
   Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di
   agrotecnico.
 
 
   Art. 2.
 
 
   Requisiti di ammissione
   1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati, in possesso
   del diploma di istruzione secondaria superiore di agrotecnico
   conseguito presso istituti professionali per l'agricoltura e
   l'ambiente di Stato, paritari o legalmente riconosciuti, che, alla
   data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame,
   abbiano:
   A - completato un periodo biennale di pratica presso un
   agrotecnico o un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o
   forestali iscritto al rispettivo albo da almeno un triennio (art. 1,
   comma 2, lettera a), legge n. 251/1986);
   B - completato un periodo biennale di formazione e lavoro, con
   contratto a norma dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984,
   n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
   n. 863, con mansioni proprie del diploma di agrotecnico (art. 1,
   comma 2, lettera b), legge n. 251/1986);
   C - completato un periodo triennale di attivita' tecnica
   subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale,
   con mansioni proprie del diploma di agrotecnico (art. 1, comma 2,
   lettera c), legge n. 251/1986);
   D - conseguito il diploma di apposita scuola diretta a fini
   speciali di durata biennale istituita ai sensi del decreto del
   Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (art. 1, comma 2,
   lettera d), legge n. 251/1986);
   E - conseguito il diploma universitario di cui all'art. 2 della
   legge 19 novembre 1990, n. 341, ottenuto al termine degli specifici
   corsi universitari disciplinati dal decreto ministeriale 15 novembre
   1991 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 2, comma 2,
   decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176);
   F - frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e
   formazione tecnica superiore, della durata di quattro semestri,
   comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le
   attivita' libero professionali previste dall'albo (art. 55, comma 3,
   decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). Il Collegio
   nazionale accerta la sussistenza della detta coerenza, da valutare in
   base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati
   giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono
   tempestivamente notificati agli interessati.
   2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati in
   possesso, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle
   prove d'esame, di uno dei seguenti titoli:
   G - diplomi universitari triennali, di cui alla tabella C
   allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica
   n. 328/2001 e relativa tabella A);
   H - lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui
   alla tabella D allegata (art. 55, comma 1 e comma 2, lettera a),
   decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).
   3. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in
   parte durante il corso degli studi secondo modalita' stabilite in
   convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le universita', gli
   istituti di istruzione secondaria o gli enti che svolgono attivita'
   di formazione professionale o tecnica superiore (art. 6, comma 1,
   decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).
 
 
   Art. 3.
 
 
   Sedi di esame
   1. Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale. Sono
   sedi di esame gli istituti professionali di Stato per l'agricoltura e
   l'ambiente elencati nella tabella A allegata alla presente ordinanza.
   2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti
   risultino in numero inferiore o superiore rispetto ai limiti indicati
   nell'art. 9 del regolamento, possono essere costituite,
   rispettivamente, commissioni per candidati provenienti da diverse
   sedi o piu' commissioni operanti nella medesima localita'.
   3. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame nella
   tabella A dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti,
   ovvero per ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il
   numero delle domande pervenute ecceda le possibilita' ricettive
   dell'istituto, possono essere costituite commissioni ubicate, ove
   necessario, anche presso istituti, della stessa o di altra provincia,
   non menzionati nella detta tabella.
   4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2
   e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il
   tramite del Collegio nazionale.
 
 
   Art. 4.
 
 
   Domande di ammissione Modalita' di presentazione - Termine -
   Esclusioni
   1. I candidati devono, entro il termine perentorio di trenta
   giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta
   Ufficiale - 4ª serie speciale - presentare, come indicato al comma
   successivo, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti
   di rito e redatta secondo le modalita' stabilite dal successivo
   art. 5, all'istituto professionale di Stato per l'agricoltura e
   l'ambiente - sede regionale o interregionale di esame tra quelli
   compresi nella tabella A, da loro prescelto (art. 1, comma 4, ed
   art. 3, comma 1, regolamento).
   2. La domanda, indirizzata al dirigente scolastico dell'istituto
   sede d'esame prescelto, deve, entro il termine sopraindicato, essere
   inviata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Collegio
   nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati (ufficio di
   presidenza - Poste succursale n. 1 - 47100 Forli' - tel. 0543/720908)
   ovvero essere presentata direttamente al medesimo Collegio nazionale.
   3. La domanda si considera prodotta in tempo utile purche', entro
   il termine sopra indicato, spedita a mezzo raccomandata con avviso di
   ricevimento ovvero presentata a mano.
   4. Nella prima ipotesi fa fede il timbro dell'ufficio postale
   accettante; nella seconda fa fede l'apposita ricevuta rilasciata agli
   interessati dal Collegio stesso, redatta su carta intestata, recante
   la firma dell'incaricato alla ricezione delle istanze, la data di
   presentazione ed il numero di protocollo.
   5. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito o
   presentato la domanda con i documenti oltre il termine di scadenza
   stabilito, quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino
   sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2.
   6. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
   siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
 
 
   Art. 5.
 
 
   Domande di ammissione - Contenuto
   1. Nella domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta,
   redatta su carta legale e corredata della documentazione indicata nel
   successivo art. 6, i candidati, consapevoli della responsabilita'
   penale per dichiarazioni mendaci, nonche' per formazione o uso di
   atti falsi (art. 76, decreto del Presidente della Repubblica
   n. 445/2000) e del fatto che la non veridicita' del contenuto della
   dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente
   conseguiti (art. 75 citato decreto del Presidente della Repubblica),
   devono dichiarare (articoli 46 e 47 citato decreto del Presidente
   della Repubblica ):
   il cognome ed il nome;
   il luogo e la data di nascita;
   la residenza anagrafica, nonche' indicare l'indirizzo completo
   al quale desiderano che vengano inviate eventuali comunicazioni
   relative agli esami ed almeno un recapito telefonico;
   di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria
   superiore di agrotecnico, con precisa indicazione: dell'istituto sede
   d'esame; dell'anno scolastico di conseguimento; del voto riportato;
   dell'istituto che ha rilasciato il diploma se diverso da quello sede
   d'esame; della data del diploma; del numero ed anno di stampa, se
   esistenti, dello stesso (apposti in calce a destra); della data di
   consegna e del numero del registro dei diplomi (apposti sul retro).
   Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non
   sia, comunque, in possesso dell'interessato, precisare tali
   circostanze ed indicare l'istituto che ha rilasciato il relativo
   certificato, se posseduto, con gli estremi dello stesso (data e
   numero di protocollo). La dichiarazione in argomento non e' richiesta
   a coloro che sono in possesso di uno dei due requisiti di cui al
   precedente art. 2, comma 2;
   di essere in possesso di uno dei requisiti di ammissione
   prescritti, da riportare in modo specifico come indicato al
   precedente art. 2, ovvero di maturarlo, salvo imprevisti, alla data
   del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame. In
   relazione ai requisiti di cui al precedente art. 2, lettere F, G ed H
   (corsi IFTS, diplomi universitari e lauree) e comma 3, occorre
   dichiarare, con fedele e completa trascrizione, il contenuto del
   diploma e/o della certificazione posseduta (per i corsi IFTS e le
   lauree occorre, in particolare, dichiarare l'avvenuto compimento del
   prescritto tirocinio non inferiore a sei mesi);
   di non aver prodotto, per la sessione relativa al corrente
   anno ed a pena di esclusione in qualsiasi momento dagli esami, altra
   domanda di ammissione ad una diversa sede di esame.
   2. Coloro i quali abbiano dichiarato di dover ancora maturare il
   requisito di ammissione sono tenuti successivamente, ad avvenuta
   maturazione di questo, a dichiararne, sotto la propria
   responsabilita', il possesso, con apposito atto integrativo dei
   contenuti della domanda gia' presentata indirizzato al dirigente
   scolastico dell'istituto sede d'esame ed inviato o presentato al
   Collegio nazionale.
   3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20
   legge n. 104/1992, indicare nella domanda, in relazione al proprio
   stato, quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (ausili
   e tempi aggiuntivi). I medesimi attestano nella domanda, con
   dichiarazione ex art. 39 legge n. 448/1998, l'esistenza delle
   condizioni personali richieste.
 
 
   Art. 6.
 
 
   Domande di ammissione - Documentazione
   1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati,
   pena l'esclusione dalla sessione d'esame in caso di omesso versamento
   della tassa e del contributo, i seguenti documenti:
   breve curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato,
   relativo all'attivita' professionale svolta ed agli eventuali
   ulteriori studi compiuti;
   eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
   ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento:
   della tassa di ammissione agli esami dovuta all'erario nella
   misura di 49,58 euro (art. 2, capoverso 3, del decreto del Presidente
   del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in
   favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, deve essere
   effettuato presso una banca o un ufficio postale utilizzando il
   modello F23 (codice tributo: 729T; codice ufficio: quello della
   Agenzia delle entrate «locale» in relazione alla residenza anagrafica
   del candidato);
   del contributo di 1,55 euro dovuto all'istituto sede di esame
   (da effettuare a mezzo c/c postale indicato nella tabella A) a norma
   della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni;
   fotocopia non autenticata di un documento di identita'
   (art. 38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica
   n. 445/2000);
   elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei
   documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della
   domanda.
 
 
   Art. 7.
 
 
   Adempimenti del Collegio nazionale
   1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
   domande, il Collegio nazionale verifica la regolarita' delle domande
   ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno
   accertamento di competenza (art. 6, comma 1, regolamento), comunica
   al Ministero, entro il 5 settembre 2005, a mezzo fax (numero
   06/58492397), il numero dei candidati ammessi a sostenere gli esami,
   ai fini della determinazione del numero delle commissioni da
   nominare.
   2. Alla suddetta comunicazione lo stesso Collegio fa seguito,
   entro il 20 settembre 2005, con l'inoltro, a mezzo fax e postale, di
   elenchi nominativi dei candidati, distinti in relazione all'istituto
   sede d'esame da loro prescelto ed in stretto ordine alfabetico, per
   consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle
   commissioni.
   3. Il Collegio nazionale provvede a formare i detti elenchi
   previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 del decreto del
   Presidente della Repubblica n. 445/2000), effettuato anche sulla base
   delle attestazioni dei collegi locali di cui all'art. 12, comma 4,
   decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176, delle dichiarazioni
   sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in
   particolare, al possesso di uno dei requisiti di cui al precedente
   art. 2.
   4. Nei predetti elenchi vengono indicati, per ciascun candidato,
   il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonche' il
   requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2, da
   indicare con la lettera corrispondente (A o B o C o D o E o F o G o
   H). Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione
   (da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere
   apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con    la
   data prevista di acquisizione che non puo' essere posteriore al
   giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame.
   5. In calce a ciascuno dei detti elenchi, datati e sottoscritti
   dal presidente del Collegio nazionale, questi deve apporre la
   seguente attestazione: «Il presidente del Collegio nazionale attesta,
   ai sensi dell'art. 6 del regolamento degli esami di Stato per
   l'abilitazione all'esercizio della libera professione (decreto
   ministeriale 6 marzo 1997, n. 176), relativamente ai candidati, in
   numero di....., di cui all'elenco nominativo che precede:
   l'iscrizione al registro dei praticanti ed il possesso (salva
   indicazione contraria relativa a candidati con requisito in corso di
   maturazione, per i quali si riserva di rendere successiva, analoga
   attestazione) di uno dei requisiti stabiliti (art. 1, comma 2, legge
   n. 251/1986; art. 8, comma 3, ed art. 55, commi 1, 2 e 3, decreto del
   Presidente della Repubblica n. 328/2001);
   di aver verificato la regolarita' delle relative domande
   ricevute e la loro utile produzione e di aver compiuto ogni opportuno
   accertamento di competenza;
   di aver compiuto puntuale controllo (articoli 71 e 72, decreto
   del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni
   sostitutive rese dai detti candidati nelle domande, controllo che ha
   dato esito confermativo della loro piena veridicita».
   6. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere
   tempestivamente comunicata al Ministero per gli adempimenti di
   competenza.
   7. Entro il 28 ottobre 2005, il suddetto Collegio nazionale
   provvede alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli
   istituti professionali ai quali sono indirizzate, o ai dirigenti
   scolastici di quegli istituti indicati dal Ministero in caso di
   diversa assegnazione disposta a norma del precedente art. 3,
   trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda di
   partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate
   della relativa documentazione, devono essere accompagnate da altro
   originale dei medesimi elenchi, di competenza di ciascuna
   commissione, gia' trasmessi al Ministero. Detti elenchi sono
   integrati con apposita nota, datata e sottoscritta, recante
   indicazione:
   di eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero;
   dell'avvenuta maturazione del requisito di ammissione per i
   candidati con la dicitura di cui al precedente comma 4 (allegando le
   successive dichiarazioni, di cui al precedente art. 5, comma 2,
   trasmesse dai candidati).
   8. Successivamente, il Collegio nazionale avra' cura di far
   pervenire, entro e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle
   prove d'esame, direttamente e soltanto alla commissione esaminatrice,
   la comunicazione della compiuta o mancata acquisizione dei requisiti
   di ammissione per i restanti candidati con la dicitura di cui al
   precedente comma 4 (allegando le successive dichiarazioni, di cui al
   precedente art. 5, comma 2, trasmesse dai candidati).
 
 
   Art. 8.
 
 
   Calendario degli esami
   1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e
   si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
   8 novembre 2005, ore 8,30: insediamento delle commissioni
   esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal
   regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, alle
   commissioni medesime;
   9 novembre 2005, ore 8,30: prosecuzione della riunione
   preliminare;
   10 novembre 2005, ore 8,30: svolgimento della prima prova
   scritta;
   11 novembre 2005, ore 8,30: svolgimento della seconda prova
   scritta o scritto-grafica.
   2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le
   prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono
   notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione
   degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'istituto sede
   degli esami (art. 11, comma 5, regolamento).
 
 
   Art. 9.
 
 
   Prove di esame
   1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso, alle
   rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati, per lo
   svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche, muniti di valido
   documento di riconoscimento.
   2. Gli esami consistono in due prove scritte o scritto-grafiche
   ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto
   delle prove d'esame sono indicati nell'allegata tabella B.
   3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove
   scritte o scritto-grafiche viene indicato in calce al tema.
   4. Durante le prove e' consentita soltanto la consultazione di
   manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e
   non stampanti.
   5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
   che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle
   prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione
   di esami.
   6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi
   sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e
   definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di
   sostenere la prova orale nel giorno stabilito possono dalla
   commissione stessa essere riconvocati in altra data, nel rispetto
   dell'art. 11, comma 9, del regolamento.
 
 
   Art. 10.
 
 
   R i n v i o
   1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano
   le disposizioni contenute nel regolamento approvato con decreto
   ministeriale 6 marzo 1997, n. 176.
   2. La presente ordinanza sara' pubblicata, entro il 30 giugno
   (art. 1, comma 1, regolamento), nella Gazzetta Ufficiale della
   Repubblica italiana.
   Roma, 24 maggio 2005
   Il direttore generale: Criscuoli
   Trattamento dei dati personali: si informa, ai sensi dell'art. 13
   del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali forniti dai
   candidati, raccolti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
   della ricerca - Roma (viale Trastevere n. 76/A), sono utilizzati per
   le necessarie finalita' di gestione delle procedure inerenti gli
   esami di abilitazione di cui trattasi. Gli interessati hanno i
   correlati diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo citato.
 
 
        Tabella A
 
 
   ISTITUTI PROFESSIONALI STATALI PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE
   Sedi di esame
   Piemonte: «C. Ubertini» piazza Mazzini, 4 - 10014 Caluso (Torino)
   - c/c postale n. 16643108.
   Lombardia: «F.lli Dandolo» piazza Chiesa, 2 - 25030 Corzano
   (Brescia) - c/c postale n. 12310256.
   Veneto - Friuli - Trentino: «Antonio Della Lucia» via Don
   Guanella, 1 - loc. Vellai - 32032 Feltre (Belluno) - c/c postale
   n. 10281327.
   Liguria: «D. Aicardi» strada Maccagnan, 37 - 18038 Sanremo
   (Imperia) - c/c postale n. 12106183.
   Emilia - Romagna: «A. Motti» via Newton, 41 - Villa Gaida - 42100
   Reggio Emilia - c/c postale n. 13184429.
   Toscana: «De' Franceschi» via Dalmazia, 221 - 51100 Pistoia - c/c
   postale n. 12177515.
   Marche - Umbria: «U. Patrizi» viale A. Diaz, 91 - 06012 Citta' di
   Castello (Perugia) - c/c postale n. 10440063.
   Lazio: «San Benedetto» via Mario Siciliano, 1 - 04010 Borgo Piave
   (Latina) - c/c postale n. 12038048.
   Abruzzo: localita' Colle Sapone - via Acquasanta, 18 - 67100
   L'Aquila - c/c postale n. 12074670.
   Molise: I.I.S.S. «Pittarelli» - via delle Frasche, 44 - 86100
   Campobasso - c/c postale n. 10237865.
   Campania: «Mario Vetrone» - Contrada Piano Cappelle - 82100
   Benevento - c/c postale n. 12371829.
   Puglia: «L.G.M. Columella» via San Pietro in Lama - 73100 Lecce    -
   c/c postale n. 220731.
   Basilicata: «G. Fortunato» via F. Torraca, 13 - 85100 Potenza -
   c/c postale n. 12269858.
   Calabria: «F. Todaro» Contrada Lacona - 87036 Rende (Cosenza) -
   c/c postale n. 202879.
   Sicilia: I.I.S.S. «Majorana» via G. Astorino, 56 - 90146 Palermo
   - c/c postale n. 18772921.
   Sardegna: «Don Deodato Meloni» loc. Palloni - 09170 Oristano
   (fraz. Nuraxinieddu) - c/c postale n. 18410092.
 
 
        Tabella B
 
 
    PROGRAMMA D'ESAME
   (Art. 18, decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176)
   Prima prova scritta: la prima prova scritta vertera' su questioni
   di tecnica della produzione, sia vegetale che animale, o di
   trasformazione dei prodotti.
   Potranno essere richiesti: l'illustrazione di criteri di scelta
   di ordinamenti, di tecniche colturali, di sistemi di allevamento, di
   miglioramento genetico, di interventi fitoiatrici, di processi di
   trasformazione, nonche' la comparazione di possibili alternative
   nell'ottica della ottimizzazione dei processi o degli interventi, il
   tutto in relazione ai rapporti con il mercato ed agli indirizzi di
   politica agricola nazionale e comunitaria.
   Seconda prova scritta o scritto-grafica: la seconda prova scritta
   o scritto-grafica riguardera' l'illustrazione e l'analisi di problemi
   relativi ai miglioramenti fondiari ed agrari ed ai connessi aspetti
   economici, oppure l'illustrazione e l'analisi delle funzioni
   amministrative e contabili delle aziende agrarie, ivi compresa la
   formazione del bilancio, il diritto tributario e quello del lavoro.
   Prova orale: il colloquio vertera' sui diversi aspetti delle
   competenze previste dal regolamento professionale.
   Sara' richiesta, oltre la conoscenza degli aspetti tecnici
   riguardanti i diversi contenuti, l'illustrazione delle considerazioni
   economiche e degli aspetti normativi inerenti i problemi che saranno
   sottoposti all'analisi dei candidati.
   Potranno inoltre essere discussi aspetti tecnici relativi alle
   pubblicazioni presentate.
 
 
        Tabella C
 
 
   Diplomi universitari
   (tabella A - decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001)
   Biotecnologie agro-industriali
   Economia ed amministrazione delle imprese agricole
   Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente
   Gestione tecnica ed amministrativa in agricoltura
   Produzioni animali
   Produzioni vegetali
   Tecniche forestali e tecnologie del legno
   Viticoltura ed enologia
 
 
        Tabella D
 
 
   Classi delle lauree in:
   (decreto ministeriale 4 agosto 2000)
   1 - Biotecnologie
   7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale
   8 - Ingegneria civile ed ambientale
   17 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale
   20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali
   27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
    40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali