REGOLAMENTO
DEL FONDO PREVIDENZIALE DEGLI AGROTECNICI
Articolo
1 - Iscritti alla Gestione.
1.
Gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici che esercitano attività
autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, ancorché
svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato,
ivi compresi i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa di cui all’art. 49, comma 2, lett. a) del T.U.
delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917, sono obbligatoriamente iscritti, così come previsto
dall’art. 1 del D. Lgs. 103/96, alla Gestione separata dell’Ente
Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura
- nel seguito denominato Fondazione.
2. Gli Agrotecnici che svolgono attività professionale quali
partecipanti a studi associati sono pari¬menti obbligati all’iscrizione
e tenuti alla contribuzione, in questo caso determinata sulla base
della percentuale di partecipazione agli utili dello studio associato.
3. Non comportano la perdita del diritto alla iscrizione i periodi
di inattività professionale, purché sia mantenuta l’iscrizione
all’Albo e sia versato alla Gestione il contributo soggettivo
ed integrativo minimo previsto. Gli iscritti alla Gestione che abbiano
dovuto o debbano interrompere l’attività professionale,
per gravi e comprovati motivi non dipendenti dalla loro volontà,
per un periodo superiore ad almeno sei mesi nel corso dell’anno
solare, possono richiedere per iscritto di corrispon¬dere per
quell’anno la metà del contributo minimo.
Articolo
2 - Modalità di iscrizione alla Gestione.
1.
Ai fini dell’iscrizione alla Gestione, i soggetti di cui all’art.
1 sono tenuti a presentare in carta libera apposita domanda corredata
della seguente documentazione:
a) certificato di nascita;
b) certificato di residenza;
c) stato di famiglia;
d) codice fiscale;
e) certificato di iscrizione all’Albo.
In luogo dei documenti di cui ai punti precedenti potrà presentarsi
dichiarazione sostitutiva ai sensi della legislazione vigente.
2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere presentata entro
30 giorni dalla data di inizio dell’esercizio della attività
professionale.
Articolo
3 - Contributo soggettivo obbligatorio.
1.
L’aliquota del contributo soggettivo è determinata dal
Comitato Amministratore in relazione alle necessità della Gestione
e, in fase di prima applicazione, in misura non inferiore al 10% del
reddito professionale netto di lavoro autonomo prodotto nell’anno
e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi, nonché
dalla eventuale successiva definizione ai fini dell’IRPEF secondo
il disposto dell’art. 49 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917
e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il contributo di cui al comma precedente è dovuto anche
dai pensionati che proseguono nell’esercizio della professione.
3.
Il reddito di cui al comma 1) sottoposto a contributo non può
comunque essere superiore al massimale previsto dall’art. 2,
comma 18, della Legge 335/95 ed eventuali successive modificazioni
ed è annualmente rivalutato sulla base della variazione annua
corrispondente all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati, così come calcolato dall’ISTAT.
4. Il Comitato Amministratore determina con propria deliberazione
l’importo del contributo minimo soggettivo dovuto dagli iscritti
che, nella fase di avviamento della Gestione, è comunque pari
a £ 500.000.
5. Gli iscritti alla Gestione che iniziano l’attività
professionale per la prima volta hanno diritto, se di età inferiore
a 35 anni, al dimezzamento del minimale di cui al comma precedente
per il primo quinquennio di iscrizione; tale diritto compete anche
ai professionisti che si iscrivono alla Gestione prima di avere compiuto
i 40 anni di età, per la differenza degli anni compresa fra
quello di effettiva iscrizione ed il quarantesimo.
Articolo
4 - Contributo integrativo.
1.
Gli iscritti alla Gestione separata devono applicare la maggiorazione
percentuale di cui all’art. 8, comma 3, del D. Lgs. 103/96 su
tutti i corrispettivi che concorrono a formare il reddito imponibile
dell’attività autonoma di libera professione e devono
versarne alla Gestione il relativo ammontare, indi¬pendentemente
dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore.
2. Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta di acconto
IRPEF e non concorre alla formazione del reddito imponibile.
3. Il Comitato Amministratore determina con propria deliberazione
l’importo del contributo minimo integrativo dovuto dagli iscritti
che, nella fase di avviamento della Gestione, è comunque pari
a £ 100.000.
4. Gli iscritti alla Gestione che iniziano l’attività
professionale per la prima volta hanno diritto, se di età inferiore
a 35 anni al dimezzamento del minimale di cui al comma precedente
per il primo quinquennio di iscrizione; tale diritto compete anche
ai professionisti che si iscrivono alla Gestione prima di aver compiuto
i 40 anni di età, per la differenza degli anni compresa fra
quello di effettiva iscrizione ed il quarantesimo.
Articolo
5 - Frazionabilità dei contributi.
Per
ogni anno solare, in cui l’iscrizione alla Gestione risulti
di durata inferiore all’anno stesso, il contribu¬to annuo
soggettivo minimo obbligatorio è ridotto a tanti dodicesimi
del suo importo quanti sono i periodi di trenta giorni compresi in
ciascun periodo di iscrizione alla Gestione stessa. Si considerano
periodi di trenta giorni anche le frazioni di tempo superiori a quindici
giorni, fermo restando l’obbligo di versare i contributi sull’intero
ammontare del reddito effettivamente conseguito.
Articolo
6 - Variabilità dei contributi.
1.
Il contributo soggettivo di cui all’art. 3, comma 1 e comma
4, e quello integrativo minimo di cui all’art. 4, possono essere
variati con delibera del Comitato Amministratore.
Articolo
7 - Versamento dei contributi.
1.
Il contributo di cui all’art. 3 deve essere versato secondo
le modalità fissate dal Comitato Amministra¬tore in due
rate:
a) la prima, a titolo di acconto, entro il 30 novembre, nella misura
corrispondente al 60% dell’importo dovuto, calcolato sul reddito
di lavoro professionale risultante dalla dichiarazione dei redditi
relativa all’anno precedente, e comunque non inferiore al 60%
del contributo minimo, nonché nella misura corrispondente al
100% dell’importo del contributo dovuto per i redditi definitivamente
accertati per gli anni precedenti;
b) la seconda, a saldo, entro il 30 giugno dell’anno successivo.
2. Qualora all’atto della determinazione del saldo risultino
già versate alla Gestione somme superiori al contributo dovuto,
è data facoltà all’iscritto di versare a saldo
un importo contributivo rapportato non al reddito prodotto nell’anno
di riferimento bensì al maggior reddito dell’anno precedente.
3. Nel caso il soggetto interessato non intenda esercitare la facoltà
di cui al comma precedente, è tenuto a chiedere, entro 30 giorni,
la restituzione dell’eccedenza stessa ovvero di considerarla
quale acconto per i versamenti futuri; in caso di mancata richiesta
entro il termine predetto, l’eccedenza contributiva resta consolidata
nel conto individuale.
4. In ogni caso la compensazione dei versamenti non si applica al
contributo integrativo.
5. Il contributo integrativo di cui all’art. 4 è versato
dall’iscritto entro il 30 novembre di ciascun anno per gli importi
evidenziati sulle fatture emesse entro il 30 settembre dell’anno
considerato e alla scadenza del 30 giugno dell’anno successivo
per gli importi relativi al periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre ovvero
per il saldo del contributo minimo quando dovuto.
6. Il contributo di maternità di cui al successivo art. 21
è versato dall’iscritto in una unica soluzione al 30
giugno di ciascun anno.
7. Il versamento dei contributi complessivamente dovuti dovrà
essere effettuato in una unica soluzione alle scadenze prefissate,
ferma restando l’obbligatorietà della indicazione delle
diverse voci di imputazione.
Articolo
8 - Prescrizione dei contributi.
1.
La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione e di ogni relativo
accessorio interviene con il decorso di cinque anni.
2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, dovuti ai sensi
del presente Regolamento, la prescrizione decorre dalla data prevista
per la trasmissione alla Gestione della dichiarazione di cui al successivo
art. 11.
Articolo
9 - Restituzione dei contributi.
1.
Coloro che, al compimento dell’età pensionabile, cessino
o abbiano cessato per qualsiasi motivo dall’iscrizione alla
Gestione senza aver maturato almeno cinque anni di contribuzione possono
richiedere la restituzione dei contributi versati.
2. Le somme rimborsabili sono pari all’ammontare dei contributi
soggettivi versati, rivalutati secondo il criterio stabilito dall’art.
1 comma 9 della legge 335 del 1995, salvo quanto diversamente previsto
dall’art. 14 comma 3 del presente Regolamento.
3. Il diritto alla restituzione dei contributi di cui al precedente
comma 1 si prescrive in cinque anni dalla data del compimento dell’età
pensionabile.
4. In caso di annullamento dell’iscrizione alla Gestione per
mancanza di requisiti prescritti, si procede alla restituzione dei
contributi versati senza maggiorazione alcuna.
Articolo
10 - Sanzioni per ritardo nel versamento dei contributi.
1.
In caso di ritardo nel versamento dei contributi è dovuto un
interesse di mora pari al tasso legale, calcolato in relazione al
periodo del ritardo stesso.
2. In caso di ritardo superiore a 60 giorni, l’interesse di
mora di cui al comma precedente viene elevato al 30% annuo per l’intero
periodo di ritardo.
Articolo
11 - Obbligo di comunicazione del reddito professionale e sanzioni
nel caso di omessa, ritardata, o infedele comunicazione.
1.
I soggetti di cui all’art. 1 devono comunicare alla Gestione
entro 30 giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione
annuale dei redditi l’ammontare del reddito professionale netto
di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF per l’anno di riferimento.
La comunicazione deve essere effettuata anche se le dichiarazioni
fiscali non sono state presentate o sono negative.
2. Nella stessa comunicazione devono essere indicati anche i redditi
dichiarati divenuti definitivi nel corso dell’anno di riferimento
con l’indicazione dell’anno e dell’imponibile IRPEF
definito, l’imponibile com¬plessivo ai fini dell’IRPEF
per l’anno di riferimento e il volume di affari ai fini dell’IVA.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, in caso di decesso dell’iscritto,
sono posti a carico degli eredi e vanno effettuati entro 60 giorni
dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione dei
redditi.
4. La ritardata, omessa od infedele comunicazione di cui ai commi
precedenti comporta la sanzione nel primo caso pari al 10% del contributo
dovuto, nel secondo caso pari al 50% del contributo dovuto e nel terzo
caso pari al 100% del contributo evaso.
5. Si intende ritardata la comunicazione presentata o spedita a mezzo
di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dal termine fissato
per la presentazione di cui al comma 1.
6. Trascorso il termine di cui al precedente comma 5 la comunicazione
si intende omessa a tutti gli effetti di legge.
7. Si intende infedele la comunicazione resa alla Gestione con l’indicazione
di un reddito e di un volume di affari inferiore a quello dichiarato
ai competenti uffici ai fini dell’IRPEF e dell’IVA.
8. L’omissione e l’infedeltà della comunicazione
non sanata spontaneamente entro i successivi novanta giorni dai termini
di cui ai precedenti commi, vanno segnalate per i provvedimenti del
caso al competen¬te Consiglio del Collegio provinciale degli Agrotecnici.
9. Le comunicazioni devono essere redatte obbligatoriamente avvalendosi
dei moduli predisposti dalla Gestione.
10. I Collegi locali degli Agrotecnici devono comunicare alla Gestione,
entro il mese di giugno di ciascun anno, le intervenute variazioni
all’Albo professionale.
11. La Gestione ha la facoltà di esigere dall’iscritto
la documentazione atta a comprovare la corrispon¬denza tra le
comunicazioni effettuate e le dichiarazioni annuali dei redditi e
dei volumi di affari ai fini IVA.
Articolo
12 - Prestazioni previdenziali.
1.
La Gestione provvede ad erogare in favore dei soggetti di cui all’art.
1 le seguenti prestazioni:
a) pensione di vecchiaia;
b) pensione di invalidità
c) pensione ai superstiti, indiretta o di reversibilità;
d) indennità di maternità.
2. Le pensioni di cui al comma precedente sono pagate con cadenza
bimestrale.
3. Il Comitato Amministratore della Gestione può altresì
attuare altre forme di assistenza, anche sanita¬ria ed altre forme
di prestazione a favore degli iscritti idoneamente finanziate anche
tenuto conto dell’art. 2 dello Statuto della Fondazione, tramite
l’adozione di specifici atti deliberativi da sottoporsi all’approva¬zione
dei Ministeri vigilanti, ai sensi del disposto dell’art. 3,
D. Lgs. 509/94.
4. Il Comitato Amministratore della Gestione può inoltre concorrere
alla realizzazione di forme pensionistiche complementari con le modalità
previste dal D. Lgs. 124/93 e successive modifiche.
Articolo
13 - Pensione di vecchiaia.
1.
Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del
sessantacinquesimo anno di età, a condizione che risultino
versati e accreditati in favore dell’assicurato almeno cinque
anni di contribuzione effettiva.
2. Il limite di età di cui al comma precedente è ridotto
al compimento del 57° anno in presenza di versamenti contributivi
pari ad almeno 40 anni.
Articolo
14 - Determinazione della pensione annua di vecchiaia.
1.
L’importo della pensione annua è determinato moltiplicando
il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione
dell’allegata tabella A.
2. Il conto individuale, costituito dal complesso dei contributi soggettivi
versati, viene annualmente riva¬lutato secondo il criterio fissato
dall’art. 1 comma 9 della legge 335/95.
3. Il Comitato Amministratore della Gestione può altresì
modificare il criterio di cui al comma preceden¬te in ragione
degli effettivi risultati della gestione, secondo le procedure di
cui al D. Lgs. 509/94.
4. La rivalutazione, con esclusione della contribuzione dell’anno
di competenza, è effettuata in sede di bilancio consuntivo.
5. L’aliquota per il computo della pensione è pari al
tasso del contributo soggettivo.
Articolo
15 - Decorrenza della pensione di vecchiaia.
1.
La pensione di vecchiaia è liquidata, su domanda dell’iscritto
avente diritto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo
a quello di presentazione della domanda.
2. 1 ratei di pensione liquidati e non riscossi, soggiacciono alla
prescrizione quinquennale.
Articolo 16 - Invio estratto conto annuale.
A
partire dal secondo anno dall’entrata in vigore del presente
Regolamento, ad ogni iscritto è inviato, con cadenza annuale,
un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate ed il montante
contributivo.
Articolo
17 - Pensione di invalidità.
1.
L’iscritto ha diritto alla pensione di invalidità a qualsiasi
età, quando:
a) sia riconosciuto totalmente o permanentemente inabile ad esercitare
l’attività professionale;
b) risultino versate in suo favore almeno cinque annualità
di contribuzione di cui tre nel quinquennio precedente la domanda
di pensione;
c) sia intervenuta la cessazione effettiva dell’attività
professionale.
2. La pensione è revocata quando venga a cessare una delle
condizioni di cui al comma precedente.
3. La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui l’iscritto, avendone conseguito il
diritto, ne fa domanda.
4. Il pensionato di invalidità deve sottoporre, pena la sospensione
della pensione, alle visite mediche predisposte dalla Gestione allo
scopo di accertare la permanenza della condizione di invalidità.
L’onere di tale accertamento è a carico della Gestione.
Articolo
18 - Calcolo della pensione di invalidità.
1.
L’importo della pensione di invalidità è determinato
secondo il sistema di cui all’art. 14. Il coefficiente di trasformazione
è quello relativo all’età posseduta dall’assicurato
al momento del pensionamento, secondo l’allegata tabella A.
2. In caso di conseguimento di tale pensione, in età inferiore
a 57 anni, si applica il coefficiente relativo al 57° anno.
Articolo
19 - Pensione di reversibilità od indiretta.
Le
pensioni di cui agli artt. 13 e 17 sono reversibili ai superstiti
nei casi ed alle condizioni di cui alle norme vigenti per l’assicurazione
generale obbligatoria INPS.
Articolo
20 - Restituzione dei contributi in favore dei superstiti.
Qualora
non esistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione
ai superstiti in caso di morte dell’assicurato, agli stessi
compete la restituzione dei contributi secondo le modalità
di cui al precedente articolo 9.
Articolo
21 - Indennità di maternità.
1.
Agli iscritti di sesso femminile è corrisposta una indennità
di maternità nella misura, termini e modalità previsti
dalla legge 11 dicembre 1990, n. 379.
2. Alla copertura degli oneri riguardanti il trattamento di maternità
si provvede con un contributo annuo di lire 35.000 a carico di ogni
iscritto alla gestione da versare secondo i tempi e le modalità
previsti dall’art. 7.
3. Al fine di assicurare l’equilibrio della gestione di cui
al precedente comma, il Comitato Amministratore adotterà i
provvedimenti necessari, secondo quanto previsto dalla citata legge
n. 379 del 1990.
Articolo
22 - Supplemento di pensione.
I
contributi versati per periodi successivi alla data di decorrenza
della pensione danno diritto ad un supplemento di pensione. La liquidazione
del supplemento può essere richiesta quando siano trascorsi
almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione, ovvero dall’ultima
liquidazione del supplemento.
Articolo
23 - Adeguamento annuale.
Per
l’adeguamento annuale delle pensioni si adotta il criterio in
vigore per l’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS.
Articolo
24 - Contribuzione volontaria.
1.
L’iscritto da almeno cinque anni alla Gestione separata di cui
all’art. 1, qualora cessi l’attività lavora¬tiva
autonoma che ha dato luogo all’obbligo dell’iscrizione,
ha la facoltà di proseguire nel versamento volontario dei contributi.
2. A tale fine l’iscritto deve presentare domanda di autorizzazione
alla Gestione, optando irrevocabil¬mente per uno dei seguenti
scaglioni contributivi:
a) contributo versato nell’ultimo anno di iscrizione obbligatoria;
b) contributo medio versato nell’ultimo triennio di iscrizione
obbligatoria;
c) contributo minimo obbligatorio.
Articolo
25 - Cumulabilità della pensione di vecchiaia con redditi di
lavoro autonomo o dipendente e con quelli da lavoro autonomo.
Ai
fini della cumulabilità della pensione di vecchiaia di cui
al presente Regolamento con redditi da lavoro autonomo o dipendente,
si applicano i principi generali della disciplina di settore ed in
particolare quelli vigenti in materia nell’assicurazione generale
obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti gestita
dall’INPS.
Articolo
26 - Riscatto del periodo di attività professionale precedente
all’entrata in vigore della presente legge.
1.
L’iscritto che negli anni precedenti alla data di entrata in
vigore delle norme contenute nel presente Regolamento abbia esercitato
attività di lavoro autonomo rispondente ai requisiti di cui
all’art. 1 del D.Lgs 103/96, ha facoltà di riscattare
il periodo di esercizio di tale attività sulla base dei criteri
che saranno definiti dal Comitato Amministratore, in esito alle procedure
previste dalle norme statutarie, con appo¬sito regolamento da
sottoporre all’approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.
2. L’iscritto può integrare con versamento volontario
entrambe le contribuzioni ridotte, di cui agli articoli 3 e 4, all’importo
dei minimi pro-tempore vigenti.
3. Gli importi di cui ai precedenti commi sono accreditati al conto
individuale dell’iscritto con riferimento ai periodi in cui
i relativi pagamenti sono effettuati.
Articolo 27 - Ricorsi.
Avverso
i provvedimenti adottati in applicazione del presente Regolamento
gli iscritti possono proporre ricorso al Comitato Amministratore della
Gestione con le modalità fissate dal Comitato medesimo.
Articolo
28 - Norma transitoria.
1.
In deroga a quanto disposto dal precedente art. 7, i versamenti relativi
ai redditi professionali percepiti nell’anno 1996, 1997 e 1998
devono essere eseguiti secondo le modalità definite dal Comitato
Ammi¬nistratore e comunicate a tutti gli iscritti alla Gestione.
2. In deroga a quanto disposto dal precedente art. 2, comma 2, la
documentazione per la prima iscrizio¬ne alla Gestione deve essere
presentata entro il termine indicato dal Comitato Amministratore,
tenuto conto della data di effettivo avvio della Gestione stessa.
3. In deroga a quanto disposto dai precedenti articoli 10 e 11 per
il primo anno di avvio della Gestione il Comitato Amministratore ha
facoltà di ridurre o sospendere le sanzioni previste per i
versamenti o le comunicazione tardive od omesse.
4. Le eventuali eccedenze risultanti dall’applicazione del criterio
di rivalutazione dei conti individuali di cui al precedente art. 14,
comma 2, rispetto alla capitalizzazione dei conti medesimi risultante
dall’effet¬tivo andamento finanziario della Gestione, confluiscono
in un apposito fondo di riserva, sul cui utilizzo dispone il Comitato
Amministratore.
TABELLA
“A”
COEFFICIENTI
DI TRASFORMAZIONE DEL MONTANTE DEI
CONTRIBUTI SOGGETTIVI IN PENSIONE
ETA' |
DIVISORI |
COEFFICIENTI
(per cento) |
57 |
21.1869
|
4.720 |
58 |
20.5769 |
13.378 |
59 |
19.9769 |
4.860 |
60 |
19.3669 |
5.006 |
61 |
18.7469 |
5.163 |
62 |
18.1369 |
5.334 |
63 |
17.5269 |
5.514 |
64 |
16.9169 |
5.706 |
65 |
16.2969 |
5.911 |
66 |
15.6764 |
6.136 |
67 |
15.0602 |
6.379 |
68 |
14.4363 |
6.640 |
69 |
13.8274 |
6.927 |
70 |
13.2223 |
7.232 |
71 |
12.6199 |
7.563 |
72 |
12.0207
|
7.924 |
73 |
11.4286 |
8.319 |
74 |
10.8378 |
8.750 |
75 |
10.2554 |
9.227 |
76 |
9.6759
|
9.751 |
77 |
9.1050 |
10.335 |
78 |
8.5463 |
10.983 |
79 |
8.0006
|
11.701 |
80 |
7.4750 |
12.499 |
|
|
|
Tasso
di sconto = 1.5%
|
|
|