REGOLAMENTO DEL FONDO PREVIDENZIALE DEGLI AGROTECNICI

Articolo 1 - Iscritti alla Gestione.

1. Gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato, ivi compresi i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49, comma 2, lett. a) del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono obbligatoriamente iscritti, così come previsto dall’art. 1 del D. Lgs. 103/96, alla Gestione separata dell’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura - nel seguito denominato Fondazione.
2. Gli Agrotecnici che svolgono attività professionale quali partecipanti a studi associati sono pari¬menti obbligati all’iscrizione e tenuti alla contribuzione, in questo caso determinata sulla base della percentuale di partecipazione agli utili dello studio associato.
3. Non comportano la perdita del diritto alla iscrizione i periodi di inattività professionale, purché sia mantenuta l’iscrizione all’Albo e sia versato alla Gestione il contributo soggettivo ed integrativo minimo previsto. Gli iscritti alla Gestione che abbiano dovuto o debbano interrompere l’attività professionale, per gravi e comprovati motivi non dipendenti dalla loro volontà, per un periodo superiore ad almeno sei mesi nel corso dell’anno solare, possono richiedere per iscritto di corrispon¬dere per quell’anno la metà del contributo minimo.

Articolo 2 - Modalità di iscrizione alla Gestione.

1. Ai fini dell’iscrizione alla Gestione, i soggetti di cui all’art. 1 sono tenuti a presentare in carta libera apposita domanda corredata della seguente documentazione:
a) certificato di nascita;
b) certificato di residenza;
c) stato di famiglia;
d) codice fiscale;
e) certificato di iscrizione all’Albo.
In luogo dei documenti di cui ai punti precedenti potrà presentarsi dichiarazione sostitutiva ai sensi della legislazione vigente.
2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio dell’esercizio della attività professionale.

Articolo 3 - Contributo soggettivo obbligatorio.

1. L’aliquota del contributo soggettivo è determinata dal Comitato Amministratore in relazione alle necessità della Gestione e, in fase di prima applicazione, in misura non inferiore al 10% del reddito professionale netto di lavoro autonomo prodotto nell’anno e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi, nonché dalla eventuale successiva definizione ai fini dell’IRPEF secondo il disposto dell’art. 49 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il contributo di cui al comma precedente è dovuto anche dai pensionati che proseguono nell’esercizio della professione.

3. Il reddito di cui al comma 1) sottoposto a contributo non può comunque essere superiore al massimale previsto dall’art. 2, comma 18, della Legge 335/95 ed eventuali successive modificazioni ed è annualmente rivalutato sulla base della variazione annua corrispondente all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall’ISTAT.
4. Il Comitato Amministratore determina con propria deliberazione l’importo del contributo minimo soggettivo dovuto dagli iscritti che, nella fase di avviamento della Gestione, è comunque pari a £ 500.000.
5. Gli iscritti alla Gestione che iniziano l’attività professionale per la prima volta hanno diritto, se di età inferiore a 35 anni, al dimezzamento del minimale di cui al comma precedente per il primo quinquennio di iscrizione; tale diritto compete anche ai professionisti che si iscrivono alla Gestione prima di avere compiuto i 40 anni di età, per la differenza degli anni compresa fra quello di effettiva iscrizione ed il quarantesimo.

Articolo 4 - Contributo integrativo.

1. Gli iscritti alla Gestione separata devono applicare la maggiorazione percentuale di cui all’art. 8, comma 3, del D. Lgs. 103/96 su tutti i corrispettivi che concorrono a formare il reddito imponibile dell’attività autonoma di libera professione e devono versarne alla Gestione il relativo ammontare, indi¬pendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore.
2. Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta di acconto IRPEF e non concorre alla formazione del reddito imponibile.
3. Il Comitato Amministratore determina con propria deliberazione l’importo del contributo minimo integrativo dovuto dagli iscritti che, nella fase di avviamento della Gestione, è comunque pari a £ 100.000.
4. Gli iscritti alla Gestione che iniziano l’attività professionale per la prima volta hanno diritto, se di età inferiore a 35 anni al dimezzamento del minimale di cui al comma precedente per il primo quinquennio di iscrizione; tale diritto compete anche ai professionisti che si iscrivono alla Gestione prima di aver compiuto i 40 anni di età, per la differenza degli anni compresa fra quello di effettiva iscrizione ed il quarantesimo.

Articolo 5 - Frazionabilità dei contributi.

Per ogni anno solare, in cui l’iscrizione alla Gestione risulti di durata inferiore all’anno stesso, il contribu¬to annuo soggettivo minimo obbligatorio è ridotto a tanti dodicesimi del suo importo quanti sono i periodi di trenta giorni compresi in ciascun periodo di iscrizione alla Gestione stessa. Si considerano periodi di trenta giorni anche le frazioni di tempo superiori a quindici giorni, fermo restando l’obbligo di versare i contributi sull’intero ammontare del reddito effettivamente conseguito.

Articolo 6 - Variabilità dei contributi.

1. Il contributo soggettivo di cui all’art. 3, comma 1 e comma 4, e quello integrativo minimo di cui all’art. 4, possono essere variati con delibera del Comitato Amministratore.

Articolo 7 - Versamento dei contributi.

1. Il contributo di cui all’art. 3 deve essere versato secondo le modalità fissate dal Comitato Amministra¬tore in due rate:
a) la prima, a titolo di acconto, entro il 30 novembre, nella misura corrispondente al 60% dell’importo dovuto, calcolato sul reddito di lavoro professionale risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente, e comunque non inferiore al 60% del contributo minimo, nonché nella misura corrispondente al 100% dell’importo del contributo dovuto per i redditi definitivamente accertati per gli anni precedenti;
b) la seconda, a saldo, entro il 30 giugno dell’anno successivo.
2. Qualora all’atto della determinazione del saldo risultino già versate alla Gestione somme superiori al contributo dovuto, è data facoltà all’iscritto di versare a saldo un importo contributivo rapportato non al reddito prodotto nell’anno di riferimento bensì al maggior reddito dell’anno precedente.
3. Nel caso il soggetto interessato non intenda esercitare la facoltà di cui al comma precedente, è tenuto a chiedere, entro 30 giorni, la restituzione dell’eccedenza stessa ovvero di considerarla quale acconto per i versamenti futuri; in caso di mancata richiesta entro il termine predetto, l’eccedenza contributiva resta consolidata nel conto individuale.
4. In ogni caso la compensazione dei versamenti non si applica al contributo integrativo.
5. Il contributo integrativo di cui all’art. 4 è versato dall’iscritto entro il 30 novembre di ciascun anno per gli importi evidenziati sulle fatture emesse entro il 30 settembre dell’anno considerato e alla scadenza del 30 giugno dell’anno successivo per gli importi relativi al periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre ovvero per il saldo del contributo minimo quando dovuto.
6. Il contributo di maternità di cui al successivo art. 21 è versato dall’iscritto in una unica soluzione al 30 giugno di ciascun anno.
7. Il versamento dei contributi complessivamente dovuti dovrà essere effettuato in una unica soluzione alle scadenze prefissate, ferma restando l’obbligatorietà della indicazione delle diverse voci di imputazione.

Articolo 8 - Prescrizione dei contributi.

1. La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione e di ogni relativo accessorio interviene con il decorso di cinque anni.
2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, dovuti ai sensi del presente Regolamento, la prescrizione decorre dalla data prevista per la trasmissione alla Gestione della dichiarazione di cui al successivo art. 11.

Articolo 9 - Restituzione dei contributi.

1. Coloro che, al compimento dell’età pensionabile, cessino o abbiano cessato per qualsiasi motivo dall’iscrizione alla Gestione senza aver maturato almeno cinque anni di contribuzione possono richiedere la restituzione dei contributi versati.
2. Le somme rimborsabili sono pari all’ammontare dei contributi soggettivi versati, rivalutati secondo il criterio stabilito dall’art. 1 comma 9 della legge 335 del 1995, salvo quanto diversamente previsto dall’art. 14 comma 3 del presente Regolamento.
3. Il diritto alla restituzione dei contributi di cui al precedente comma 1 si prescrive in cinque anni dalla data del compimento dell’età pensionabile.

4. In caso di annullamento dell’iscrizione alla Gestione per mancanza di requisiti prescritti, si procede alla restituzione dei contributi versati senza maggiorazione alcuna.

Articolo 10 - Sanzioni per ritardo nel versamento dei contributi.

1. In caso di ritardo nel versamento dei contributi è dovuto un interesse di mora pari al tasso legale, calcolato in relazione al periodo del ritardo stesso.
2. In caso di ritardo superiore a 60 giorni, l’interesse di mora di cui al comma precedente viene elevato al 30% annuo per l’intero periodo di ritardo.

Articolo 11 - Obbligo di comunicazione del reddito professionale e sanzioni nel caso di omessa, ritardata, o infedele comunicazione.

1. I soggetti di cui all’art. 1 devono comunicare alla Gestione entro 30 giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi l’ammontare del reddito professionale netto di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF per l’anno di riferimento.
La comunicazione deve essere effettuata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.
2. Nella stessa comunicazione devono essere indicati anche i redditi dichiarati divenuti definitivi nel corso dell’anno di riferimento con l’indicazione dell’anno e dell’imponibile IRPEF definito, l’imponibile com¬plessivo ai fini dell’IRPEF per l’anno di riferimento e il volume di affari ai fini dell’IVA.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, in caso di decesso dell’iscritto, sono posti a carico degli eredi e vanno effettuati entro 60 giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
4. La ritardata, omessa od infedele comunicazione di cui ai commi precedenti comporta la sanzione nel primo caso pari al 10% del contributo dovuto, nel secondo caso pari al 50% del contributo dovuto e nel terzo caso pari al 100% del contributo evaso.
5. Si intende ritardata la comunicazione presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dal termine fissato per la presentazione di cui al comma 1.
6. Trascorso il termine di cui al precedente comma 5 la comunicazione si intende omessa a tutti gli effetti di legge.
7. Si intende infedele la comunicazione resa alla Gestione con l’indicazione di un reddito e di un volume di affari inferiore a quello dichiarato ai competenti uffici ai fini dell’IRPEF e dell’IVA.
8. L’omissione e l’infedeltà della comunicazione non sanata spontaneamente entro i successivi novanta giorni dai termini di cui ai precedenti commi, vanno segnalate per i provvedimenti del caso al competen¬te Consiglio del Collegio provinciale degli Agrotecnici.
9. Le comunicazioni devono essere redatte obbligatoriamente avvalendosi dei moduli predisposti dalla Gestione.
10. I Collegi locali degli Agrotecnici devono comunicare alla Gestione, entro il mese di giugno di ciascun anno, le intervenute variazioni all’Albo professionale.
11. La Gestione ha la facoltà di esigere dall’iscritto la documentazione atta a comprovare la corrispon¬denza tra le comunicazioni effettuate e le dichiarazioni annuali dei redditi e dei volumi di affari ai fini IVA.

Articolo 12 - Prestazioni previdenziali.

1. La Gestione provvede ad erogare in favore dei soggetti di cui all’art. 1 le seguenti prestazioni:
a) pensione di vecchiaia;
b) pensione di invalidità
c) pensione ai superstiti, indiretta o di reversibilità;
d) indennità di maternità.
2. Le pensioni di cui al comma precedente sono pagate con cadenza bimestrale.
3. Il Comitato Amministratore della Gestione può altresì attuare altre forme di assistenza, anche sanita¬ria ed altre forme di prestazione a favore degli iscritti idoneamente finanziate anche tenuto conto dell’art. 2 dello Statuto della Fondazione, tramite l’adozione di specifici atti deliberativi da sottoporsi all’approva¬zione dei Ministeri vigilanti, ai sensi del disposto dell’art. 3, D. Lgs. 509/94.
4. Il Comitato Amministratore della Gestione può inoltre concorrere alla realizzazione di forme pensionistiche complementari con le modalità previste dal D. Lgs. 124/93 e successive modifiche.

Articolo 13 - Pensione di vecchiaia.

1. Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del sessantacinquesimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva.
2. Il limite di età di cui al comma precedente è ridotto al compimento del 57° anno in presenza di versamenti contributivi pari ad almeno 40 anni.

Articolo 14 - Determinazione della pensione annua di vecchiaia.

1. L’importo della pensione annua è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione dell’allegata tabella A.
2. Il conto individuale, costituito dal complesso dei contributi soggettivi versati, viene annualmente riva¬lutato secondo il criterio fissato dall’art. 1 comma 9 della legge 335/95.
3. Il Comitato Amministratore della Gestione può altresì modificare il criterio di cui al comma preceden¬te in ragione degli effettivi risultati della gestione, secondo le procedure di cui al D. Lgs. 509/94.
4. La rivalutazione, con esclusione della contribuzione dell’anno di competenza, è effettuata in sede di bilancio consuntivo.
5. L’aliquota per il computo della pensione è pari al tasso del contributo soggettivo.

Articolo 15 - Decorrenza della pensione di vecchiaia.

1. La pensione di vecchiaia è liquidata, su domanda dell’iscritto avente diritto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
2. 1 ratei di pensione liquidati e non riscossi, soggiacciono alla prescrizione quinquennale.


Articolo 16 - Invio estratto conto annuale.

A partire dal secondo anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento, ad ogni iscritto è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate ed il montante contributivo.

Articolo 17 - Pensione di invalidità.

1. L’iscritto ha diritto alla pensione di invalidità a qualsiasi età, quando:
a) sia riconosciuto totalmente o permanentemente inabile ad esercitare l’attività professionale;
b) risultino versate in suo favore almeno cinque annualità di contribuzione di cui tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione;
c) sia intervenuta la cessazione effettiva dell’attività professionale.
2. La pensione è revocata quando venga a cessare una delle condizioni di cui al comma precedente.
3. La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l’iscritto, avendone conseguito il diritto, ne fa domanda.
4. Il pensionato di invalidità deve sottoporre, pena la sospensione della pensione, alle visite mediche predisposte dalla Gestione allo scopo di accertare la permanenza della condizione di invalidità. L’onere di tale accertamento è a carico della Gestione.

Articolo 18 - Calcolo della pensione di invalidità.

1. L’importo della pensione di invalidità è determinato secondo il sistema di cui all’art. 14. Il coefficiente di trasformazione è quello relativo all’età posseduta dall’assicurato al momento del pensionamento, secondo l’allegata tabella A.
2. In caso di conseguimento di tale pensione, in età inferiore a 57 anni, si applica il coefficiente relativo al 57° anno.

Articolo 19 - Pensione di reversibilità od indiretta.

Le pensioni di cui agli artt. 13 e 17 sono reversibili ai superstiti nei casi ed alle condizioni di cui alle norme vigenti per l’assicurazione generale obbligatoria INPS.

Articolo 20 - Restituzione dei contributi in favore dei superstiti.

Qualora non esistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell’assicurato, agli stessi compete la restituzione dei contributi secondo le modalità di cui al precedente articolo 9.

Articolo 21 - Indennità di maternità.

1. Agli iscritti di sesso femminile è corrisposta una indennità di maternità nella misura, termini e modalità previsti dalla legge 11 dicembre 1990, n. 379.
2. Alla copertura degli oneri riguardanti il trattamento di maternità si provvede con un contributo annuo di lire 35.000 a carico di ogni iscritto alla gestione da versare secondo i tempi e le modalità previsti dall’art. 7.

3. Al fine di assicurare l’equilibrio della gestione di cui al precedente comma, il Comitato Amministratore adotterà i provvedimenti necessari, secondo quanto previsto dalla citata legge n. 379 del 1990.

Articolo 22 - Supplemento di pensione.

I contributi versati per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione danno diritto ad un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta quando siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione, ovvero dall’ultima liquidazione del supplemento.

Articolo 23 - Adeguamento annuale.

Per l’adeguamento annuale delle pensioni si adotta il criterio in vigore per l’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS.

Articolo 24 - Contribuzione volontaria.

1. L’iscritto da almeno cinque anni alla Gestione separata di cui all’art. 1, qualora cessi l’attività lavora¬tiva autonoma che ha dato luogo all’obbligo dell’iscrizione, ha la facoltà di proseguire nel versamento volontario dei contributi.
2. A tale fine l’iscritto deve presentare domanda di autorizzazione alla Gestione, optando irrevocabil¬mente per uno dei seguenti scaglioni contributivi:
a) contributo versato nell’ultimo anno di iscrizione obbligatoria;
b) contributo medio versato nell’ultimo triennio di iscrizione obbligatoria;
c) contributo minimo obbligatorio.

Articolo 25 - Cumulabilità della pensione di vecchiaia con redditi di lavoro autonomo o dipendente e con quelli da lavoro autonomo.

Ai fini della cumulabilità della pensione di vecchiaia di cui al presente Regolamento con redditi da lavoro autonomo o dipendente, si applicano i principi generali della disciplina di settore ed in particolare quelli vigenti in materia nell’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti gestita dall’INPS.

Articolo 26 - Riscatto del periodo di attività professionale precedente all’entrata in vigore della presente legge.

1. L’iscritto che negli anni precedenti alla data di entrata in vigore delle norme contenute nel presente Regolamento abbia esercitato attività di lavoro autonomo rispondente ai requisiti di cui all’art. 1 del D.Lgs 103/96, ha facoltà di riscattare il periodo di esercizio di tale attività sulla base dei criteri che saranno definiti dal Comitato Amministratore, in esito alle procedure previste dalle norme statutarie, con appo¬sito regolamento da sottoporre all’approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.
2. L’iscritto può integrare con versamento volontario entrambe le contribuzioni ridotte, di cui agli articoli 3 e 4, all’importo dei minimi pro-tempore vigenti.
3. Gli importi di cui ai precedenti commi sono accreditati al conto individuale dell’iscritto con riferimento ai periodi in cui i relativi pagamenti sono effettuati.


Articolo 27 - Ricorsi.

Avverso i provvedimenti adottati in applicazione del presente Regolamento gli iscritti possono proporre ricorso al Comitato Amministratore della Gestione con le modalità fissate dal Comitato medesimo.

Articolo 28 - Norma transitoria.

1. In deroga a quanto disposto dal precedente art. 7, i versamenti relativi ai redditi professionali percepiti nell’anno 1996, 1997 e 1998 devono essere eseguiti secondo le modalità definite dal Comitato Ammi¬nistratore e comunicate a tutti gli iscritti alla Gestione.
2. In deroga a quanto disposto dal precedente art. 2, comma 2, la documentazione per la prima iscrizio¬ne alla Gestione deve essere presentata entro il termine indicato dal Comitato Amministratore, tenuto conto della data di effettivo avvio della Gestione stessa.
3. In deroga a quanto disposto dai precedenti articoli 10 e 11 per il primo anno di avvio della Gestione il Comitato Amministratore ha facoltà di ridurre o sospendere le sanzioni previste per i versamenti o le comunicazione tardive od omesse.
4. Le eventuali eccedenze risultanti dall’applicazione del criterio di rivalutazione dei conti individuali di cui al precedente art. 14, comma 2, rispetto alla capitalizzazione dei conti medesimi risultante dall’effet¬tivo andamento finanziario della Gestione, confluiscono in un apposito fondo di riserva, sul cui utilizzo dispone il Comitato Amministratore.

TABELLA “A”

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE DEL MONTANTE DEI
CONTRIBUTI SOGGETTIVI IN PENSIONE

ETA'
DIVISORI
COEFFICIENTI (per cento)
57
21.1869
4.720
58
20.5769
13.378
59
19.9769
4.860
60
19.3669
5.006
61
18.7469
5.163
62
18.1369
5.334
63
17.5269
5.514
64
16.9169
5.706
65
16.2969
5.911
66
15.6764
6.136
67
15.0602
6.379
68
14.4363
6.640
69
13.8274
6.927
70
13.2223
7.232
71
12.6199
7.563
72
12.0207
7.924
73
11.4286
8.319
74
10.8378
8.750
75
10.2554
9.227
76
9.6759
9.751
77
9.1050
10.335
78
8.5463
10.983
79
8.0006
11.701
80
7.4750
12.499
Tasso di sconto = 1.5%