L’AGROTECNICO TECNICO EUROPEO Con specifiche Direttive la Comunità Economica Europea ha provveduto al riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati dai Paesi partner per consentire il processo di armonizzazione delle varie attività professionali, in concreto ciò significa che i soggetti in possesso di uno dei titoli di studio compresi nelle Direttive possono trasferirsi e migrare in uno qualsiasi dei paesi partner ed ivi svolgere la stessa attività che svolgevano nel proprio paese: il titolo di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato è perciò un titolo di studio europeo a tutti gli effetti. Sino al 14 ottobre 2003 gli Agrotecnici erano ricompresi nella Direttiva 92/51/CEE (recepita in Italia con il D.Lgs 2 maggio 1994, n. 319), che regolamentava i titoli di livello intermedio; dopo tale data, in relazione al fatto che per l’iscrizione nell’Albo è previsto un titolo di laurea di primo livello, gli Agrotecnici sono stati ricompresi nell’ambito della Direttiva 89/48/CEE (recepita in Italia con il D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 115 e successive modificazioni ed integrazioni), che regolamenta i titoli professionali di più alto livello.
--- Articolo 1 Riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nella Comunità europea 1.
Alle condizioni stabilite dalle disposizioni del presente decreto,
sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro
della Comunità europea attestanti una formazione professionale
al cui possesso la legisla¬zione del medesimo Stato subordina
l’esercizio di una professione.
--- Articolo 2 Professioni 1. Ai fini del presente decreto si considerano professioni:
a) le attività per il cui esercizio è richiesta la iscrizione
in albi, registri ed elenchi, tenuti da amministrazioni o enti pubblici,
se la iscrizione è subordinata al possesso di una formazione
professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell’art.
1; Competenze per il riconoscimento 1. Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:
a) il Ministero titolare della vigilanza sulle professioni di cui
all’art. 2, lettera a), individuato nell’allegato A del
presente decreto. L’allegato può essere modificato o
integrato, tenuto conto delle disposizioni vigenti o sopravvenute
nei vari settori professionali, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri; ALLEGATO A Professioni di competenza del Ministero della Giustizia
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