L’AGROTECNICO TECNICO EUROPEO

Con specifiche Direttive la Comunità Economica Europea ha provveduto al riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati dai Paesi partner per consentire il processo di armonizzazione delle varie attività professionali, in concreto ciò significa che i soggetti in possesso di uno dei titoli di studio compresi nelle Direttive possono trasferirsi e migrare in uno qualsiasi dei paesi partner ed ivi svolgere la stessa attività che svolgevano nel proprio paese: il titolo di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato è perciò un titolo di studio europeo a tutti gli effetti.

Sino al 14 ottobre 2003 gli Agrotecnici erano ricompresi nella Direttiva 92/51/CEE (recepita in Italia con il D.Lgs 2 maggio 1994, n. 319), che regolamentava i titoli di livello intermedio; dopo tale data, in relazione al fatto che per l’iscrizione nell’Albo è previsto un titolo di laurea di primo livello, gli Agrotecnici sono stati ricompresi nell’ambito della Direttiva 89/48/CEE (recepita in Italia con il D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 115 e successive modificazioni ed integrazioni), che regolamenta i titoli professionali di più alto livello.


“D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 115 - Attuazione della Direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni”

--- Articolo 1

Riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nella Comunità europea

1. Alle condizioni stabilite dalle disposizioni del presente decreto, sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legisla¬zione del medesimo Stato subordina l’esercizio di una professione.
2. Il riconoscimento è concesso a favore del cittadino comunitario ai fini dell’esercizio in Italia, come lavora¬tore autonomo o dipendente, della professione corrispondente a quella cui è abilitato nel Paese che ha rilasciato i titoli di cui al presente comma.
3. I titoli sono ammessi al riconoscimento se includono l’attestazione che il richiedente ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una università o in un istituto di istruzione superiore o in altro istituto dello stesso livello di formazione.
4. Se la formazione è stata acquisita, per una durata superiore a un terzo, in un Paese non appartenente alla Comunità europea, il riconoscimento è ammissibile se il Paese membro che ha riconosciuto i titoli acquisiti nel Paese terzo certifica, oltre al possesso del titolo formale, che il richiedente è in possesso di una esperienza professionale di tre anni.

 

--- Articolo 2

Professioni

1. Ai fini del presente decreto si considerano professioni:

a) le attività per il cui esercizio è richiesta la iscrizione in albi, registri ed elenchi, tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell’art. 1;
(omissis)
Articolo 11

Competenze per il riconoscimento

1. Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:

a) il Ministero titolare della vigilanza sulle professioni di cui all’art. 2, lettera a), individuato nell’allegato A del presente decreto. L’allegato può essere modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni vigenti o sopravvenute nei vari settori professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
(omissis)

ALLEGATO A

Professioni di competenza del Ministero della Giustizia


AGENTE DI CAMBIO
AGROTECNICO
ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA
ASSISTENTE SOCIALE
ATTUARIO
ATTUARIO JUNIOR
AVVOCATO
BIOLOGO
BIOLOGO JUNIOR
CHIMICO
CHIMICO JUNIOR
CONSULENTE DEL LAVORO
DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE
AGRONOMO E FORESTALE JUNIOR
ZOONOMO
BIOTECNOLOGO AGRARIO
DOTTORE COMMERCIALISTA
GEOMETRA
GEOLOGO
GEOLOGO JUNIOR
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE
INGEGNERE INDUSTRIALE
INGEGNERE DELL’INFORMAZIONE
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE JUNIOR
INGEGNERE INDUSTRIALE JUNIOR
INGEGNERE DELL’INFORMAZIONE JUNIOR
PERITO AGRARIO
PERITO INDUSTRIALE
PSICOLOGO
PSICOLOGO JUNIOR
RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE
REVISORE CONTABILE
TECNOLOGO ALIMENTARE